Procedimento disciplinare tardivo e sospensione per pendenza penale (TAR Calabria n. 1040 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 103 del D.P.R. n. 3/1957, nel prevedere che la contestazione degli addebiti avvenga "subito", non impone un termine perentorio, ma una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari. La contestazione è illegittima quando intervenga dopo lungo tempo dall’accertamento dei fatti, senza che il ritardo trovi fondamento in una specifica particolarità della situazione o in complesse acquisizioni istruttorie. Il differimento delle determinazioni disciplinari in attesa dell’esito delle indagini penali non integra la sospensione di cui all’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957, che presuppone l’inizio dell’azione penale e non la mera pendenza della fase investigativa. Il procedimento disciplinare avviato oltre due anni dopo l’accertamento, in assenza di ulteriori accertamenti e di causa legittima di sospensione, viola il principio di ragionevolezza e determina l’illegittimità della sanzione irrogata.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca dei fatti in servizio presso l’amministrazione penitenziaria, ha impugnato il decreto con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria gli ha inflitto la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo per una mensilità, unitamente agli atti endoprocedimentali di contestazione degli addebiti e alla delibera della Commissione di disciplina.
La contestazione concerneva la violazione dei doveri del pubblico dipendente, con particolare riferimento all’acquisto e all’installazione, nel proprio ufficio, di un impianto di videosorveglianza e registrazione. I fatti erano stati accertati in una certa data, ma la contestazione degli addebiti è intervenuta oltre due anni dopo. Il ricorrente ha dedotto la tardività della contestazione e l’assenza dei presupposti di sospensione del procedimento disciplinare, articolando ulteriori motivi di merito. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sul primo e assorbente motivo, incentrato sulla tardività della contestazione. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile alla fattispecie in virtù del richiamo operato dall’art. 31 del D.P.R. n. 737/1981. La disposizione non fissa un termine perentorio, ma utilizza l’avverbio "subito", espressivo di una regola di ragionevole prontezza.
La giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui Cons. Stato Sez. IV n. 5672 del 2012 e Cons. Stato Sez. III n. 4992 del 2015, chiarisce che la tempestività va valutata caso per caso, in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari. Il ritardo non è legittimo quando non si fondi su specifiche particolarità della situazione o su complesse acquisizioni istruttorie, dovendosi contemperare le esigenze dell’amministrazione con il diritto di difesa del dipendente, che la distanza temporale dai fatti rende più gravoso.
Nel caso concreto, l’amministrazione ha atteso oltre due anni, avendo inteso differire le determinazioni disciplinari all’esito delle indagini penali e riattivandosi solo dopo che il P.M., sollecitato, ha negato l’aggiornamento in ragione del segreto investigativo, precisando che nulla ostava all’adozione dei provvedimenti di competenza. Il Collegio esclude che tale attesa trovi copertura nell’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957: la sospensione del procedimento disciplinare presuppone l’inizio dell’azione penale, mentre nella specie il procedimento penale si trovava ancora nella fase delle indagini.
Il Tribunale rileva inoltre che nessun ulteriore accertamento è stato compiuto tra la verifica dei fatti e la contestazione, e che nelle more il ricorrente aveva lasciato il ruolo ricoperto, con obiettive difficoltà nel ricostruire i fatti e nell’approntare le difese. Il consistente e ingiustificato divario temporale integra dunque la violazione del principio di ragionevolezza sotteso all’art. 103. Il ricorso è accolto e il provvedimento sanzionatorio annullato, con condanna del Ministero alle spese di lite.
Nota della Redazione
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