Verifica di assoggettabilità a VIA, cumulo di impianti e soglia ridotta (Cons. Stato n. 10423 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica di assoggettabilità a VIA, la soglia di potenza applicabile è quella fissata dall’allegato IV alla parte II del d. lgs. n. 152/2006, richiamata dal D.M. 30 marzo 2015, e non quella eventualmente prevista dalla normativa regionale. Il criterio del cumulo dei progetti opera nel senso di ridurre del 50% la soglia dimensionale, e non di innalzarla: l’aggregazione di più impianti incrementa il carico ambientale e giustifica un limite più severo. La sopravvenuta disciplina delle aree idonee di cui al d. lgs. n. 199/2021 orienta la localizzazione degli impianti ma non sostituisce la normativa in materia di VIA, che resta ambito distinto. La discrezionalità amministrativa non si esaurisce per effetto della sola complessità del quadro normativo, finché restano da completare le verifiche tecnico-discrezionali propedeutiche al titolo.

Il Fatto

La società appellante aveva presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 7,45 MW. La Regione, con nota del 2021, aveva ritenuto non condivisibili le conclusioni di una perizia di parte che escludeva l’assoggettabilità del progetto a screening VIA, e aveva applicato la soglia di 1 MW.

Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva respinto il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’inapplicabilità della soglia regionale per ragioni di diritto intertemporale, l’operatività del criterio del cumulo e il carattere ostruzionistico della condotta regionale, con richiesta di condanna al rilascio del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la decisione di primo grado, pur con motivazione parzialmente diversa. Quanto alla normativa applicabile, richiama il proprio precedente — Cons. Stato, Sez. IV, n. 7052 del 2020 — e ribadisce che trovano applicazione i limiti di potenza dell’allegato IV alla parte II del d. lgs. n. 152/2006, che assoggetta a screening gli impianti di potenza superiore a 1 MW, soglia nella specie ampiamente superata. Il richiamo alla legge regionale contenuto nella nota impugnata è letto come mero riferimento esemplificativo, non come parametro autonomo di decisione; la Regione aveva in realtà contestato che la perizia avesse applicato le soglie vigenti al momento dell’istanza anziché le sopravvenienze normative.

Sul secondo motivo, il criterio del cumulo dei progetti è respinto nella lettura proposta dall’appellante. Il Collegio osserva che è dubbio che il cumulo si applichi, trattandosi di impianti in esercizio e non di progetti; e che comunque il cumulo dimezza il limite a 0,5 MW rispetto alla soglia statale di 1 MW, non potendo richiamarsi il limite di 15 MW della legge regionale. La tesi dell’appellante, conclude la Corte, innalzerebbe il limite proprio nei casi di maggiore impatto ambientale.

Il terzo motivo è infondato. La difficoltà di individuare le soglie corrette, palesata dalla stessa vicenda, esclude il carattere pretestuoso dell’agire regionale e conferma che l’incertezza applicativa deriva dall’intreccio tra disciplina statale e regionale. Non essendo esaurita la discrezionalità regionale, e dovendo completarsi le verifiche tecnico-discrezionali, non può accogliersi la domanda di condanna al rilascio dell’autorizzazione unica.

La censura sulla disciplina delle aree idonee è dichiarata inammissibile perché nuova in appello, e comunque infondata: quella normativa orienta la scelta localizzativa ma non incide sull’ambito della VIA. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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