Sopravvenuta ordinanza di demolizione e improcedibilità dell’appello avverso la diffida (Cons. Stato n. 10424 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di repressione degli abusi edilizi a struttura bifasica, la diffida a demolire e la successiva ordinanza di demolizione costituiscono atti distinti e autonomi. L’ordinanza, che presuppone l’accertamento dell’inottemperanza alla diffida, non è atto meramente confermativo, ma semmai atto di conferma in senso proprio, che sostituisce l’atto confermato ed è autonomamente impugnabile. Ne consegue che l’adozione dell’ordinanza di demolizione, nelle more del giudizio sulla diffida, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su quest’ultima e l’improcedibilità dell’appello. La declaratoria di inutilità della pronuncia di merito richiede un’indagine di massimo rigore, per evitare ipotesi di denegata giustizia.

Il Fatto

Il Comune ha emanato nel gennaio 2023 una diffida a demolire un fabbricato ad uso deposito, realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo del 1961 perché costruito in posizione diversa da quella indicata nell’elaborato progettuale, per una porzione ricadente su terreno di terzi e in parte su area pubblica.

Il TAR Valle d’Aosta, con la sentenza n. 1/2024, ha respinto il ricorso dei privati, ritenendo assorbente la difformità rispetto al titolo e irrilevante la questione della titolarità del suolo. I privati hanno proposto appello, chiedendo la riforma previa sospensione dell’efficacia. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1573/2024. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato l’ordinanza di demolizione del 13 maggio 2024, autonomamente impugnata dinanzi al TAR, che ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 21/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., i dubbi di procedibilità derivanti dall’adozione dell’ordinanza di demolizione. Ha quindi rilevato che l’emanazione del provvedimento definitivo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendosi il contenzioso spostato integralmente sull’ordinanza, quale autentico provvedimento lesivo che sostituisce la diffida.

La Sezione richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’inutilità della pronuncia può affermarsi solo all’esito di un’indagine condotta con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria si risolva in denegata giustizia (tra le altre, Sez. VII n. 7701 del 2024, Sez. VI n. 11200 del 2023). Nel caso concreto, anche ove la diffida fosse annullata, resterebbe immutato l’obbligo di demolire posto dall’ordinanza, provvisoriamente sospesa nella sua efficacia dal TAR ma tuttora valida. Gli appellanti non hanno indicato alcuna utilità, neppure strumentale o morale, conseguibile dall’accoglimento.

La Corte respinge la tesi dell’atto meramente confermativo. Sul piano normativo, l’art. 77, comma 1, della l.r. n. 11/1998 prevede una struttura bifasica: alla diffida a provvedere entro un congruo termine segue, quale atto distinto e autonomo, l’ordine di demolizione. Sul piano dell’istruttoria, l’ordinanza ha comportato l’accertamento dell’inottemperanza alla diffida, come attestato dai verbali di sopralluogo del 18 gennaio e del 12 marzo 2024, e ha richiesto un’ulteriore attività conoscitiva incompatibile con la configurazione dell’atto come confermativo.

Si configura quindi, al più, un atto di conferma in senso proprio, che sostituisce l’atto confermato ed è autonomamente impugnabile (tra le altre, Sez. V n. 8024 del 2024, Sez. II n. 11016 del 2022). L’appello è pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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