Quote di RTI non coerenti con i requisiti: no al soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 10427 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza, in capo a un’impresa mandante di un raggruppamento temporaneo, del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di esecuzione assunta con l’offerta determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, anche quando lo scostamento sia minimo e il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito. La relativa dichiarazione di impegno sulle quote costituisce elemento essenziale dell’offerta e non è emendabile mediante soccorso istruttorio, che resta circoscritto alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale e alle omissioni o irregolarità formali, non agli elementi che strutturano il contenuto dell’offerta. Non è configurabile errore materiale quando la discordanza non sia riconoscibile ictu oculi e richieda indagini ricostruttive, tanto più se la stessa indicazione emerge da più documenti di gara. Il principio del risultato non consente di superare tale assetto, dovendo comunque rispettarsi la lex specialis.

Il Fatto

Una società capogruppo di un’ATI impugna davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui la stazione appaltante, all’esito di vigilanza collaborativa, ha annullato in autotutela l’aggiudicazione disposta in suo favore e ha escluso il raggruppamento dalla gara per lavori stradali. In sede di verifica dei requisiti era emerso che la mandante aveva dichiarato una quota di partecipazione del 16 per cento, cui corrispondeva una cifra di affari superiore a quella effettivamente posseduta e risultante dai bilanci. La ricorrente sostiene che si tratti di un mero errore di digitazione nel foglio di riparto delle quote per due categorie scorporabili, da correggere con il soccorso istruttorio, posto che il DGUE recava i requisiti correttamente dichiarati.

Il TAR respinge il ricorso e i motivi aggiunti, negando la riconoscibilità dell’errore e rilevando che la quota del 40 per cento compare anche nel mandato collettivo di rappresentanza. La società appella, deducendo la violazione del principio del risultato e l’obsolescenza del precedente delle Sezioni Unite n. 6 del 2019. Resiste il secondo graduato, che propone appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal disciplinare di gara, che all’art. 7.4 imponeva il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione, in linea con l’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010. Richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2019, la sentenza ribadisce che la carenza del requisito rispetto alla quota assunta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento è minimo e altro componente possiede la qualificazione sufficiente.

Il Collegio precisa che solo con il d.lgs. n. 36 del 2023 è stata introdotta la possibilità di modificare le quote indicate in offerta, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della lex specialis. La procedura in esame resta tuttavia disciplinata dal d.lgs. n. 50 del 2016, con la conseguenza che l’esclusione appare legittima sul piano astratto e che il principio del risultato non può essere invocato per rivedere le quote.

Il nucleo argomentativo riguarda la configurabilità dell’errore materiale. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’errore è rilevante solo se chiaramente riconoscibile ictu oculi, senza complesse indagini ricostruttive (Cons. Stato, V, n. 5344 del 2022). Nella specie la quota del 40 per cento risulta anche dal mandato collettivo di rappresentanza, oltre che dall’offerta: difetta quindi quella divergenza fortuita tra volontà e sua espressione letterale imputabile a svista.

Quanto all’art. 14 del disciplinare, il soccorso è ammesso per l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni, ma non per gli elementi integranti il contenuto dell’offerta, né per i requisiti di ordine speciale che ne strutturano i termini (Cons. Stato, V, n. 4526 del 2025). La dichiarazione di impegno sulle quote è elemento essenziale dell’offerta: consentirne la modifica successiva lederebbe la parità di trattamento (Cons. Stato, V, n. 1372 del 2024; n. 400 del 2021; n. 3462 del 2021). L’appello principale è quindi respinto; quello incidentale, per sopravvenuto difetto di interesse, è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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