Relazione tecnica di parte non è fatto materiale ai fini della revocazione (Cons. Stato n. 2419 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. consiste esclusivamente nella falsa percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale, non nella contestazione del modo in cui il giudice ha valutato le risultanze di causa. Non integra pertanto il vizio revocatorio la doglianza relativa al mancato esame o alla mancata valorizzazione di un documento o di una relazione tecnica di parte, poiché in tal caso si configura un errore di giudizio, estraneo alla norma. La relazione tecnica non costituisce un fatto materiale in senso stretto, ma l’esposizione di una tesi tecnicamente caratterizzata, il cui contenuto concettuale non è sindacabile in revocazione. Il giudice non ha alcun obbligo di motivare puntualmente su ciascun elemento documentale prodotto. Il gravame è pertanto inammissibile quando solleciti una rivalutazione del thema probandum et decidendum.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al Gse la verifica e certificazione di un intervento di efficientamento energetico su un impianto di produzione di cemento, consistente nell’installazione di quadri ad azionamento con tecnologia inverter. Il Gestore aveva respinto la richiesta con provvedimento del 24 febbraio 2017, ritenendo i risparmi non addizionali, in quanto si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato.

La società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il diniego e gli atti prodromici, poi la comunicazione di rigetto dell’istanza di riesame e ulteriori provvedimenti, con quattro atti di motivi aggiunti. Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La sentenza d’appello ha confermato il rigetto. La società ha quindi proposto revocazione avverso la sentenza di secondo grado, assumendo che il Collegio avesse deciso sulla base di un presupposto di fatto errato, non avendo considerato una relazione tecnica di parte depositata sin dal primo grado, dalla quale sarebbe emersa l’innovazione tecnologica caratterizzante l’intervento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 106 cod. proc. amm., che rende le sentenze amministrative impugnabili per revocazione nei casi e nei modi di cui agli artt. 395 e 396 cod. proc. civ.. Il mezzo è eccezionale e a critica vincolata, articolato nella fase rescindente necessaria e in quella rescissoria eventuale. La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria dipende dalla conoscibilità del vizio e incide sul dies a quo del termine.

Con riferimento al n. 4) dell’art. 395 cod. proc. civ., il Collegio richiama una consolidata linea interpretativa, compendiata in Cons. Stato, sez. VI, n. 3022 del 2022, e in radice in Cons. Stato, Ad. plen., n. 3 del 1997 e Ad. plen., n. 5 del 2014. L’errore di fatto revocatorio si identifica con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale. Non può riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive, né la mancata pronuncia su tutte le argomentazioni di parte, né il mancato esame di un documento. L’errore deve essere caduto su un punto non espressamente controverso e deve aver costituito il motivo essenziale della decisione, secondo un nesso logico-giuridico.

Applicando tale griglia, la Corte rileva che la doglianza della ricorrente investe aspetti già oggetto di espressa controversia sin dal primo grado. Il Gestore aveva valutato la documentazione integrativa ritenendola insufficiente a dimostrare l’addizionalità; il TAR aveva espressamente esaminato la relazione tecnica, là dove ha precisato che il Gestore l’aveva tenuta in considerazione e non l’aveva ritenuta idonea a superare le criticità riscontrate. Anche il giudice d’appello ha richiamato le motivazioni rese in un precedente relativo a un identico progetto di efficientamento, confermandone le conclusioni.

Il motivo è quindi inammissibile sotto duplice profilo: cade su punti espressamente controversi e sollecita il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum et decidendum. Ad abundantiam, la Corte esclude che sussista il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto o un errore di assoluta evidenza e semplice rilevabilità. La relazione tecnica non è un fatto materiale, ma l’esposizione di una tesi; il suo mancato richiamo esplicito non integra alcun obbligo di motivazione violato, potendosi configurare, al più, un error in iudicando non contemplato dalla norma.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con preclusione dell’esame delle censure rescissorie. Segue la condanna della ricorrente alle spese in favore del Gse, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, la compensazione con l’Enea e nessuna statuizione nei confronti della società non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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