Giudicato e ottemperanza: il diniego regionale non elude se motivato sui fatti (Cons. Stato n. 10431 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è diretto alla puntuale verifica dell’esatto adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire all’interessato l’utilità già riconosciutagli in sede di cognizione. La verifica va condotta nel medesimo quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza da eseguire e comporta un’attività di interpretazione del giudicato, da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum. Il giudicato di annullamento che imponga all’amministrazione di riesaminare la proposta e di decidere all’esito di una ponderazione non predetermina l’esito del riesercizio del potere. Non sussiste elusione del giudicato quando il nuovo provvedimento dia conto dei fatti e delle sopravvenienze posti a fondamento della decisione: le censure che ne contestano la legittimità attengono a tratti liberi del potere amministrativo e vanno scrutinate nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7372 del 2024, con cui era stato annullato il provvedimento regionale di diniego di autorizzazione alla firma di un accordo di programma per la riqualificazione dell’area portuale di Monopoli. La sentenza di cognizione aveva imposto alla Regione di riesaminare la proposta, valutandola alla luce dei principi sul riparto di competenze in materia di pianificazione e tenendo conto delle circostanze che avevano comportato la rimodulazione del progetto e la necessità della variante urbanistica.

Nelle more del giudizio la Regione adotta una nuova deliberazione di Giunta, con cui nega l’assenso alla firma dell’accordo. La società impugna tale atto con motivi aggiunti, chiedendone la declaratoria di nullità e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta, la determinazione del contenuto del provvedimento e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la memoria depositata dalla Regione in data 30 settembre 2025, perché l’ente aveva già esercitato la facoltà processuale concessa dall’art. 73, comma 1, c.p.a.. Dichiara poi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso introduttivo: la società aveva dedotto l’inerzia dell’amministrazione, ma la successiva adozione della delibera regionale, impugnata con motivi aggiunti, ha superato quella doglianza.

In applicazione del criterio della ragione più liquida, il Consiglio di Stato ritiene di non dover esaminare le ulteriori eccezioni pregiudiziali e passa direttamente all’esame dei motivi aggiunti, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015.

Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’oggetto del giudizio di ottemperanza: la verifica dell’esatto adempimento deve svolgersi nello stesso quadro processuale della sentenza da eseguire e richiede l’interpretazione del comando, da compiersi sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 6623 del 2024.

Il giudicato di annullamento, rileva il Collegio, aveva imposto alla Regione di riesaminare la proposta e di decidere, all’esito della ponderazione, se prestare o meno il consenso. La nuova deliberazione motiva il diniego su due ragioni: la violazione della disciplina regionale sulla compensazione urbanistica, in relazione al trasferimento dei diritti edificatori e all’adeguamento del PUG al PPTR, e gli elementi di incompatibilità con il DRAG e con la legge regionale n. 20/2001, quanto alla trasformazione del sottoambito portuale da spazio pubblico integrato a contesto prevalentemente residenziale, con incidenza su un interesse sovralocale.

La Corte rileva che la motivazione, per relationem al parere tecnico allegato, dà conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto che hanno modificato il progetto originario. Su questa base esclude la violazione o elusione del giudicato: le censure della ricorrente investono la legittimità delle valutazioni poste a sostegno della delibera e riguardano tratti liberi del potere amministrativo. Esse vanno scrutinate nel giudizio di legittimità già incardinato avverso quel provvedimento davanti al TAR Puglia. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi respinto e le spese sono compensate per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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