Accesso in corso di causa, motivi dell’istanza non desumibili dal ricorso principale (Cons. Stato n. 5914 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti in corso di causa, proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., costituisce una domanda giudiziale autonoma, distinta da quella del giudizio principale. Ad essa si applica la disciplina generale delle azioni, con i requisiti dell’art. 40, comma 1, cod. proc. amm.: indicazione dei motivi specifici su cui si fonda. I motivi posti a sostegno dell’istanza devono essere esplicitati nell’atto notificato e non possono essere desunti dalle censure contenute nel ricorso introduttivo o nei motivi aggiunti del giudizio principale. Da tale qualificazione deriva che l’ordinanza che decide sull’istanza ha natura decisoria ed è appellabile, mentre è escluso il ricorso all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. per i nuovi mezzi istruttori.
Il Fatto
Una associazione ambientalista e alcune aziende agricole impugnano davanti al TAR Toscana la delibera con cui la Regione ha valutato positivamente il piano pluriennale di investimenti presentato dal concessionario uscente nel settore geotermoelettrico, ai sensi dell’art. 16-bis d.lgs. n. 22 del 2010, e i successivi decreti di rimodulazione delle concessioni. Nel corso del giudizio, le parti presentano quattro istanze di accesso per ottenere il piano e i relativi allegati, oltre ai programmi dei lavori per il primo quadriennio di alcune concessioni. La Regione, sulla base dell’opposizione della controinteressata e del segreto tecnico-industriale, nega l’ostensione.
Le ricorrenti impugnano i dinieghi con istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. Il TAR respinge la domanda, ritenendo generico il riferimento alle esigenze difensive e non emergendo alcun collegamento tra i documenti richiesti e le censure del giudizio pendente. Contro l’ordinanza è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione dell’istanza di accesso in corso di causa. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 4 del 2023, il Collegio ribadisce che l’ordinanza che decide sull’istanza ha natura decisoria e non istruttoria, con conseguente appellabilità. Ne deriva che l’istanza stessa non è una mera richiesta istruttoria, ma una vera e propria domanda giudiziale, nonostante la terminologia usata dal legislatore, giustificata dalla previgente formulazione dell’art. 25, comma 5, legge n. 241 del 1990.
Poiché si tratta di una domanda autonoma, ancorché connessa, si applicano i principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, soprattutto, i requisiti dell’art. 40, comma 1, cod. proc. amm. I motivi a sostegno dell’istanza devono essere indicati nell’atto notificato, anche a soggetti che potrebbero non essere parti del giudizio principale. Non possono essere ricavati dalle censure del ricorso e dei motivi aggiunti.
La parte appellante assume che il nesso strumentale con le esigenze difensive sia in re ipsa, per la sola pendenza del giudizio sui documenti secretati. L’assunto è respinto: esso presupporrebbe la qualificazione dell’istanza come istruttoria, superata dalla Adunanza plenaria n. 4 del 2023.
Il Collegio esclude inoltre il richiamo all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., che riguarda i nuovi mezzi istruttori, estranei alla fattispecie. Nel caso specifico, poiché il piano e i decreti costituiscono parte integrante dei provvedimenti impugnati, l’amministrazione ha un obbligo di deposito ex art. 46, comma 2, cod. proc. amm. e il giudice può ordinarne l’esibizione d’ufficio ex art. 65, comma 3, cod. proc. amm., con le cautele per la riservatezza.
Il Collegio distingue l’ordine di esibizione istruttorio da quello decisorio, sottolineando che solo il secondo presuppone una specifica domanda giudiziale. La censura sulla convenzione di Aarhus è infine dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104 cod. proc. amm. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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