Avvalimento SOA, varianti e discrezionalità tecnica nella gara di appalto integrato (Cons. Stato n. 10436 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di avvalimento avente ad oggetto un’attestazione SOA, il contratto è idoneo quando l’ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione che le hanno consentito di conseguire la qualificazione, non essendo necessaria la puntuale quantificazione dei mezzi d’opera, delle qualifiche e del numero del personale. La modifica del materiale costruttivo di un’opera, ove non alteri struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara, costituisce miglioria ammessa e non variante inammissibile. Le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice sono espressione di discrezionalità tecnica e risultano sindacabili solo in presenza di errori di fatto macroscopici, illogicità o irragionevolezza manifesta.

Il Fatto

La società seconda classificata impugna davanti al TAR Campania l’aggiudicazione di un appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione di un intervento di adeguamento della rete stradale, disposta in favore di un raggruppamento temporaneo. La ricorrente contesta l’avvalimento stipulato con un’impresa ausiliaria per integrare la qualificazione SOA, l’ammissibilità di una modifica progettuale relativa a un viadotto, la carenza dei requisiti in capo all’ausiliaria e ai progettisti e l’attribuzione dei punteggi tecnici.

Il giudice di primo grado respinge il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e comunque infondati. La seconda classificata appella, riproponendo le censure. Nelle more la stazione appaltante completa la verifica dei requisiti e l’aggiudicataria rende efficace l’aggiudicazione; tale provvedimento forma oggetto di autonoma impugnazione dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’avvalimento. L’appellante ne sostiene il carattere meramente cartolare, per l’assenza di risorse reali e di riferimenti all’attestazione SOA. La censura è smentita per tabulas: il contratto individua l’oggetto, indica le risorse e contiene l’impegno dell’ausiliaria a fornire tutti i requisiti tecnici, economici, finanziari e organizzativi in modo pieno e incondizionato. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 22 del 2020 e Cons. Stato, Sez. V, n. 820 del 2024, la Corte ribadisce che oggetto dell’avvalimento di una certificazione SOA è l’intero setting di elementi che hanno consentito all’ausiliaria di ottenerla. Non occorre la rigida quantificazione dei mezzi d’opera né l’indicazione numerica del personale, valendo i canoni di interpretazione complessiva e secondo buona fede.

Quanto alla dedotta falsa dichiarazione per l’indicazione di automezzi in realtà demoliti, il motivo non è accolto: oggetto dell’avvalimento non sono i singoli mezzi, ma l’intero apparato tecnico-organizzativo dell’ausiliaria. L’indicazione di un bene ancora presente nel libro dei cespiti non integra di per sé falsa dichiarazione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

I motivi sulla carenza dei requisiti dell’ausiliaria e dei progettisti sono dichiarati improcedibili, perché la verifica ex art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 è stata ormai effettuata ed è oggetto di separata impugnazione pendente, non sospesa. Nel merito, l’eventuale causa di esclusione dell’ausiliaria consentirebbe comunque la sostituzione ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.

Sulla modifica del viadotto, la Corte valorizza la verificazione disposta in appello, che ha qualificato l’intervento come miglioria e non come variante: restano invariati lunghezza, tracciato e classe funzionale dell’opera, mentre muta solo il materiale dell’impalcato. Le soluzioni migliorative possono esplicarsi negli aspetti tecnici lasciati aperti dal progetto, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni. La contestazione della relazione tecnica non è idonea a superarne le conclusioni.

Sul requisito assicurativo dei progettisti, la Corte conferma che la somma delle polizze dei componenti del raggruppamento supera il massimale richiesto, in coerenza con la logica dell’avvalimento. Gli ultimi motivi, relativi ai punteggi tecnici, sono inammissibili: le valutazioni della commissione integrano discrezionalità tecnica e sono censurabili solo per errori macroscopici o irragionevolezza manifesta, non ravvisabili. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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