Inerzia della PA risarcibile solo con pregiudizio concreto e attuale (TAR Calabria n. 1043 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di azione risarcitoria per l’inerzia serbata dalla pubblica amministrazione dopo l’accertamento giudiziale dell’obbligo di provvedere, il danno è risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. solo quando si sia effettivamente e concretamente prodotto nel periodo compreso tra l’accertamento dell’obbligo e l’adozione del provvedimento. Non integra un pregiudizio risarcibile la mera diminuzione teorica di valore del bene, in assenza di una compravendita che abbia cristallizzato il danno o della dimostrazione di concrete possibilità di vendita perdute. Parimenti teorica è la quantificazione fondata sulla differenza di reddito ritraibile dall’edificazione, ove non risulti alcuna iniziativa edilizia intrapresa o alcuna rinuncia ad essa conseguente all’inerzia. Il giudice amministrativo, pertanto, rigetta la domanda risarcitoria quando non sia allegato e provato un pregiudizio concreto.
Il Fatto
Con una precedente sentenza il TAR aveva ordinato al Comune di rideterminare la destinazione urbanistica di un’area di proprietà della ricorrente, già sottoposta a un vincolo espropriativo poi decaduto, e aveva contestualmente rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non illecita la semplice inerzia anteriore all’accertamento dell’obbligo di provvedere.
Dopo quella decisione la ricorrente ha riproposto la domanda aquiliana, individuando il fatto illecito nell’inerzia serbata dall’ente anche dopo l’accertamento giudiziale. Ha quantificato il danno in due modi: la differenza di reddito ritraibile dall’edificazione secondo la destinazione edificatoria negata, stimata in € 96.975,96, e la differenza tra il valore venale del terreno con la destinazione aspirata e quello attuale, stimata in € 95.815,11. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza, che ha escluso la qualificazione illecita dell’inerzia anteriore all’accertamento dell’obbligo di provvedere. La dedotta inerzia, inoltre, è cessata con la deliberazione consiliare con cui l’ente ha attribuito all’area la destinazione agricola, poi annullata dal TAR. Ne consegue che l’azione può essere accolta solo se risulti dimostrato un danno prodotto nell’arco di tempo compreso tra la sentenza e quella deliberazione.
Il Collegio esclude che il pregiudizio possa individuarsi nella affermata diminuzione di valore del terreno. Tale diminuzione è meramente teorica: non vi è stata alcuna compravendita che abbia definitivamente fissato il valore dell’area cristallizzando il danno, né la ricorrente ha dimostrato di aver perduto concrete possibilità di vendita a un prezzo ritenuto congruo. Il terreno riacquisterà il suo giusto valore di mercato quando il Comune, riesercitando i propri poteri dopo l’annullamento della deliberazione, attribuirà legittimamente la nuova destinazione urbanistica alla c.d. area bianca.
Altrettanto teorica è l’individuazione del danno nella differenza di reddito ritraibile dall’edificazione. Non risulta che la ricorrente abbia intrapreso iniziative edilizie che abbiano fruttato meno del prevedibile ove l’area fosse stata edificabile, né che abbia dovuto rinunciarvi per via dell’esistenza dell’area bianca.
Poiché nel sistema dell’art. 2043 c.c. è risarcibile esclusivamente il danno che si sia effettivamente prodotto, e nel caso di specie non risulta alcun pregiudizio concreto, la domanda è rigettata. Le spese sono compensate in ragione dell’innegabile ritardo con cui il Comune ha inteso provvedere.
Nota della Redazione
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