Pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico: legittime le prescrizioni sul colore (TAR Lombardia n. 1045 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione, contenuta nel parere della Soprintendenza e recepita nell’autorizzazione paesaggistica, di installare pannelli fotovoltaici di colore rosso coppo opachi non comprime in modo ingiustificato l’interesse al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma realizza un ragionevole contemperamento tra tale interesse e la tutela del paesaggio. Siffatta valutazione rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e può essere sindacata solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione. La Soprintendenza non è tenuta a svolgere un’istruttoria analitica sui singoli impianti fotovoltaici già presenti nelle vicinanze, dovendo considerare il contesto paesaggistico nel suo complesso e potendo ravvisarsi disparità di trattamento solo in presenza di assoluta identità di situazioni di fatto, provata rigorosamente dall’interessato. Il meccanismo di silenzio assenso previsto dall’art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011 non si estende alle opere di integrale rifacimento delle coperture su cui l’impianto viene installato.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di fabbricati agricoli adibiti ad allevamento di suini nel Comune di Cavriana, situati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico apposto con decreto ministeriale del 1966 ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c e d, d.lgs. n. 42/2004. Nell’ottobre 2023 ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento comprendente la riqualificazione delle coperture con rimozione delle lastre in cemento amianto, la posa di nuova lamiera grecata, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 1.552 pannelli su 1.519 mq, la costruzione di una tettoia e di una cabina elettrica.

La Commissione comunale per il paesaggio e la Soprintendenza hanno imposto pannelli di colore rosso coppo opachi e strutture testa di moro, prescrizioni recepite dal Comune nell’autorizzazione del 5.3.2024. La società ha impugnato gli atti, deducendo il minor rendimento dei pannelli rossi e la riduzione dei ricavi da vendita dell’energia in eccesso, con allungamento del tempo di rientro dell’investimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, poiché l’istanza è stata accolta, sia pure con prescrizioni, e non respinta. Infondata è anche la doglianza sul silenzio assenso: l’art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011 riguarda la mera installazione di impianti solari e le opere di connessione alla rete, mentre il progetto comprende l’integrale rifacimento delle coperture. La semplificazione non è estendibile a opere diverse e più ampie, né lo consente la ratio della norma, volta a promuovere le fonti rinnovabili e non a liberalizzare interventi ulteriori.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (sentenze n. 307 del 2024 e n. 903 del 2023) secondo cui la prescrizione del colore rosso non sacrifica l’interesse energetico, consentendo comunque l’installazione dell’impianto e il soddisfacimento integrale del fabbisogno aziendale, con produzione di energia vendibile. Il pregiudizio dedotto attiene alla maggiore entità del lucro, non alla negazione dell’interesse. La scelta rientra dunque nella discrezionalità tecnica della Soprintendenza.

Quanto alla motivazione, essa è congrua: il parere richiama la sensibilità del contesto, desunta dal decreto di vincolo che descrive i colli storici, la visibilità dell’intervento dalle strade e dalle vedute panoramiche, la quota di imposta dei fabbricati e l’estensione notevole dell’impianto. Il riferimento alla vicinanza al SIC riguarda il contesto agricolo collinare e non l’immobile, ed è comunque argomento ad abundantiam.

Sul fronte istruttorio, il Collegio esclude che la Soprintendenza debba verificare analiticamente gli impianti vicini con pannelli grigi, dovendo considerare il paesaggio nel suo complesso. La disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di assoluta identità di situazioni, provata con rigore, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. V, n. 256 del 2024. Nella specie la ricorrente ha omesso di allegare distanza, contesto e visibilità degli impianti indicati.

Inammissibile per carenza di interesse è la censura sulla mitigazione arborea, imponendo la prescrizione ciò che la stessa società intende realizzare. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni e della mancata difesa delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *