Soci amministratori e rendicontazione del personale non dipendente nelle agevolazioni MIMIT (TAR Toscana n. 290 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle agevolazioni disciplinate dall’allegato 11 al decreto direttoriale del 4 agosto 2016, le prestazioni rese dai soci amministratori non sono riconducibili alla voce “personale non dipendente” di cui al § a.2, che presuppone un contratto di collaborazione o somministrazione. Esse rientrano nel § c, relativo ai servizi di consulenza e alle prestazioni di soggetti in rapporto di cointeressenza con l’impresa finanziata, che esclude espressamente l’ammissibilità quando l’incarico riguardi la totalità o la maggioranza dei membri del CdA. Il provvedimento che ridetermina l’agevolazione in sede di controllo finale non costituisce esercizio di autotutela soggetta al termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma conclusione del procedimento di concessione definitiva. La motivazione per relationem alla relazione della Commissione ministeriale è sufficiente quando gli atti richiamati rendono percepibile l’iter logico-giuridico seguito.
Il Fatto
La società ricorrente, co-proponente di un progetto di ricerca e sviluppo ammesso alle agevolazioni nell’ambito degli Accordi per l’innovazione, aveva ottenuto un contributo alla spesa di € 248.857,75. Nel corso del progetto le attività tecniche erano state svolte anche da quattro soci amministratori, rendicontate come personale non dipendente sulla base di delibere assembleari e del CdA e di lettere di incarico.
Dopo i controlli di primo livello e le verifiche finali, il Ministero ha avviato un procedimento di rideterminazione, concluso con un decreto che ha ridotto il contributo a € 131.740,42 e ha quantificato in € 92.231,56 la somma da restituire. La società ha impugnato il decreto davanti al TAR, deducendo l’erronea qualificazione delle spese, il difetto di motivazione e la violazione dell’affidamento e dei termini di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sull’allegato 11 al decreto direttoriale del 4 agosto 2016 e sull’asserita assenza di una disciplina dedicata ai soci amministratori. La tesi della ricorrente è respinta: l’allegato, pur senza rubricarli espressamente, considera la fattispecie al § c, laddove prevede le prestazioni affidate a soggetti in rapporto di cointeressenza con l’impresa finanziata, quali i soci.
La disposizione esclude l’ammissibilità delle prestazioni fornite dall’amministratore unico o, nel caso di incarichi ai membri del CdA, quando riguardino la totalità o la maggioranza dei componenti. Nel caso concreto l’incarico era stato attribuito a quattro soci amministratori, cioè alla totalità dei membri, sicché la condizione di ammissibilità non risulta soddisfatta. Da qui l’infondatezza del primo motivo.
La qualificazione della spesa consente di respingere anche la censura sul difetto di motivazione. Il provvedimento richiama per relationem la relazione della Commissione ministeriale: il rinvio a disposizioni puntuali dell’allegato 11 rende intelligibile il percorso seguito, senza necessità di ulteriori specificazioni.
Quanto al legittimo affidamento, il Collegio lo esclude in ragione delle stesse previsioni dell’allegato 11, che erano conoscibili sin dall’origine. Infine, i termini dell’autotutela non risultano violati: il decreto impugnato non rimuove un atto divenuto inoppugnabile, ma costituisce il provvedimento di concessione definitiva del contributo, conclusione di un procedimento complesso avviato con la comunicazione dell’aprile 2025.
Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e il Ministero e nessuna statuizione nei confronti del soggetto evocato ma non costituitosi.
Nota della Redazione
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