Accesso difensivo non richiede giudizio pendente ma nesso di strumentalità (TAR Campania n. 2768 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso c.d. difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990, il riconoscimento della situazione legittimante non richiede l’attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale. Ciò che rileva è il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che l’istante intende curare o tutelare. Tale nesso va accertato sulla base di un giudizio prognostico ex ante, con riferimento all’astratta pertinenza del documento rispetto all’oggetto della controversia. La pubblica amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono svolgere alcuna valutazione sull’influenza o sulla decisività del documento nel futuro giudizio, salvo il caso di accesso pretestuoso o temerario per radicale assenza dei presupposti.
Il Fatto
La società ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego espresso con cui l’Agenzia delle Entrate ha rigettato la sua istanza di accesso agli atti, ricevuto dall’avvocato domiciliatario in data 11 dicembre 2025.
La documentazione è richiesta perché la società intende proporre azione di rivendicazione della proprietà davanti al Tribunale civile. Il suo immobile è stato infatti oggetto di rilascio in forza di un titolo esecutivo formatosi nei confronti di un diverso soggetto. Da qui la necessità di ricostruire la catena dei propri dante causa fino a un acquisto a titolo originario, secondo quanto richiede l’art. 948 c.c. L’Amministrazione si è costituita, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Il diniego tacito formatosi sull’istanza non impedisce l’impugnazione del diniego espresso sopravvenuto. Quest’ultimo, fondato su motivazione esplicita all’esito dell’istruttoria, non è atto meramente confermativo, ma atto di conferma a carattere rinnovativo, che riapre i termini del ricorso. Del resto, il decorso del termine di trenta giorni non consuma il potere della pubblica amministrazione.
Il giudice amministrativo, nel giudizio ex art. 116, comma 4, c.p.a., è chiamato a svolgere un giudizio sul rapporto, volto ad accertare la spettanza del diritto di accesso. La cognizione non è limitata ai vizi di legittimità e consente l’ingresso anche di argomenti non spesi nel provvedimento impugnato.
Nel merito il ricorso è fondato. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che penda un processo. Il nesso di strumentalità va valutato in senso ampio: la documentazione deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non prova diretta della sua lesione. L’accesso difensivo può esercitarsi indipendentemente dagli strumenti processuali civili, come già affermato dalla Sezione n. 4188 del 2023.
Nel bilanciamento con la riservatezza prevale il criterio della necessità. Secondo l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, fuori dall’ipotesi di accesso pretestuoso, non compete alla pubblica amministrazione né al giudice amministrativo una valutazione sulle ammissibilità e decisività del documento: tale apprezzamento spetta, se del caso, al giudice investito della questione. Esclusa ogni pretestuosità nel caso concreto, il ricorso va accolto e si ordina all’Agenzia delle Entrate di esibire la documentazione entro trenta giorni. Le spese di lite sono compensate per le peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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