Revocazione: il fraintendimento delle risultanze processuali è errore di diritto (Cons. Stato n. 10472 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revocazione, l’errore di fatto che legittima il rimedio ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 106 cod. proc. amm. consiste esclusivamente nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo, in una svista o in un abbaglio dei sensi, a cagione del quale il giudice abbia fondato il proprio convincimento su un erroneo presupposto di fatto. Costituiscono invece errori di diritto, e come tali non danno luogo alla revocazione, non solo gli errori sull’interpretazione o sull’applicazione delle norme giuridiche, ma anche quelli sull’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali. Ne consegue che il fraintendimento del ragionamento del giudice, che abbia condotto a non cogliere la portata effettiva del giudicato e a trarne conseguenze erronee in punto di ammissibilità, non è qualificabile come errore di fatto revocatorio.

Il Fatto

Una struttura universitaria aveva chiesto in via stragiudiziale il rimborso delle somme corrisposte a due proprie dipendenti in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto alle stesse l’equiparazione economica al trattamento della dirigenza sanitaria non medica. Dopo il rifiuto della azienda sanitaria e della Regione, l’Università aveva ottenuto dal TAR Toscana l’accoglimento del ricorso in riassunzione per la condanna al rimborso.

L’azienda sanitaria aveva proposto appello, deducendo l’inammissibilità della domanda di manleva per intervenuto giudicato. Il Cons. Stato aveva accolto il gravame e dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. Avverso tale decisione l’Università ha proposto ricorso per revocazione, sostenendo che il Collegio fosse incorso in un errore di fatto, per aver sovrapposto il giudizio sull’an debeatur e quello sul quantum, omettendo di considerare che la domanda di manleva era stata riproposta nel secondo giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il requisito dell’errore di fatto revocatorio, prescindendo dall’accertare se la sentenza impugnata fosse o meno affetta dal vizio denunciato. La questione giuridica è quindi di qualificazione: stabilire se il fraintendimento dedotto dalla ricorrente integri la fattispecie dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. o non costituisca piuttosto un errore di diritto.

Il Cons. Stato richiama il consolidato orientamento espresso, tra le altre, dalla Sez. VII n. 3994/2024: l’errore revocatorio consiste nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti, in una svista, in un errore di lettura o in un abbaglio dei sensi, che abbia indotto il giudice a fondare il convincimento su un erroneo presupposto di fatto.

Su questa base il Collegio opera una distinzione netta: non soltanto gli errori sull’interpretazione o sull’applicazione delle norme giuridiche sono estranei al rimedio, ma lo sono anche quelli sull’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e delle risultanze processuali. La linea di confine non passa tra fatto e diritto in senso astratto, ma tra percezione materiale dell’atto e sua valutazione.

Applicando il principio, il Consiglio di Stato osserva che le allegazioni della ricorrente — anche a volerle ritenere fondate — attengono tutte alla ricostruzione del rapporto tra i due giudizi e alla lettura della sentenza della Corte d’appello: si tratta di censure sul ragionamento del giudice, non di una svista percettiva. Lo stesso “fraintendimento nel ragionamento del giudicante”, espressamente evocato nel ricorso, non può essere qualificato come errore di fatto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza dell’errore di fatto revocatorio, con assorbimento di ogni valutazione sulla fase rescissoria. Le spese del giudizio sono compensate in ragione di peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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