Parere VIA impugnabile solo con il provvedimento finale (Cons. Stato n. 10472 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere tecnico istruttorio negativo reso dal Ministero della cultura nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale costituisce atto endoprocedimentale di natura consultiva, il cui atto conclusivo è il provvedimento di V.i.a. emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis d.lgs. n. 152/2006. Esso è privo del carattere di immediata lesività e non è pertanto autonomamente impugnabile, dovendosi attendere la conclusione del procedimento e l’emanazione del provvedimento finale. Il Consiglio di Stato può rilevare d’ufficio, anche in appello, l’insussistenza delle condizioni dell’azione del ricorso di primo grado, senza che sul punto si formi un giudicato implicito. La declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento comporta l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Fatto
La società ricorrente ha avviato nel febbraio 2022 il procedimento di valutazione di impatto ambientale per un impianto agrofotovoltaico in provincia di Foggia, integrato da un progetto di riqualificazione agricola. Nel gennaio 2023 la Soprintendenza competente ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale. Con ricorso al TAR Puglia la società ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento delle amministrazioni procedenti ai sensi dell’art. 117 c.p.a. e l’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Con l’atto dell’11 marzo 2024 il Ministero della cultura ha reso un parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale. La società lo ha impugnato con motivi aggiunti, chiedendo altresì la condanna all’emanazione del provvedimento di V.i.a. Con sentenza non definitiva il TAR ha dichiarato improcedibili le domande ex artt. 116 e 117 c.p.a.; con la successiva sentenza n. 382/2025 ha annullato il parere e respinto la domanda risarcitoria. Le amministrazioni hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via pregiudiziale la questione, rilevata d’ufficio, dell’ammissibilità della domanda di annullamento del parere ministeriale. Richiamando il principio secondo cui le questioni di rito precedono quelle di merito, i giudici affermano il potere del giudice d’appello di verificare ex officio i presupposti e le condizioni del ricorso di primo grado, in particolare la tempestività, senza che si formi sul punto un giudicato implicito.
La Corte richiama quindi la giurisprudenza costante secondo cui gli atti endoprocedimentali non sono di regola immediatamente lesivi, poiché non esprimono la determinazione finale dell’amministrazione. Fanno eccezione i pareri vincolanti negativi, idonei a imprimere un esito ineluttabile alla decisione conclusiva, e gli atti che determinano un arresto procedimentale.
Nel caso concreto il parere dell’11 marzo 2024 è un atto consultivo reso nell’ambito del procedimento di V.i.a., il cui provvedimento conclusivo è emanato dal direttore generale del Ministero dell’ambiente previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis d.lgs. n. 152/2006. Manca dunque il carattere di immediata lesività richiesto per l’impugnazione autonoma dell’atto non conclusivo.
Ne deriva il difetto di interesse a ricorrere: la società doveva attendere la conclusione del procedimento e l’emanazione del provvedimento di V.i.a. La domanda di annullamento è pertanto inammissibile e l’appello, proposto avverso la sentenza che aveva annullato il parere, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La Corte compensa integralmente le spese del doppio grado, ravvisando le eccezionali ragioni previste dal combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. La pronuncia conferma così, in parziale riforma, l’esito del giudizio di primo grado.
Nota della Redazione
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