La deroga sulle distanze non copre il divieto di impianti pubblicitari in corrispondenza di intersezioni (TAR Liguria n. 1037 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di impianti pubblicitari lungo le strade, il provvedimento di diniego è validamente motivato anche quando si fondi su una sola delle ragioni ostative esposte, purché legittima. L’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 – che consente deroghe alle distanze minime dai confini e dalle intersezioni – non opera rispetto al divieto di installazione in corrispondenza delle intersezioni stradali di cui all’art. 51, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 495/1992: la deroga concerne solo le distanze misurate linearmente lungo la direttrice di marcia, mentre il divieto in corrispondenza si accerta verificando se l’impianto ricada nell’area di intersezione o nei suoi triangoli di visibilità. La nozione di intersezione va interpretata estensivamente, includendo anche le confluenze, le intersezioni a “T” o ad “Y” e le situazioni che comunque impegnano l’attenzione dell’automobilista.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Comune di Genova l’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario – schermo luminoso a led – sulla facciata cieca di un edificio condominiale in via De Marini, nel capoluogo ligure. Con provvedimento dell’11 novembre 2022, l’amministrazione aveva denegato l’autorizzazione sulla base di due concorrenti motivi ostativi: il contrasto con l’art. 23, comma 1, del Codice della Strada, per il pericolo per la sicurezza della circolazione, e il contrasto con il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che prevede deroghe alle distanze solo per le strade classi E ed F.
La società aveva impugnato il diniego deducendo un unico motivo di ricorso, incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione e sulla violazione delle norme del Codice della Strada, del regolamento di attuazione e del Piano comunale. Il Comune si era costituito eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la società aveva presentato una nuova domanda per l’installazione di un impianto analogo sullo stesso prospetto, oggettivamente incompatibile con la prima e anch’essa respinta. La ricorrente aveva insistito per la decisione nel merito, proponendo poi motivi aggiunti avverso il parere della Polizia locale depositato in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità, giudicando il ricorso infondato nel merito. Il tribunale ha premesso che il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato, fondato su concorrenti elementi ciascuno idoneo a sorreggerlo autonomamente: in base alla costante giurisprudenza amministrativa, per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di esse rende superfluo l’esame delle altre.
Il tribunale ha quindi verificato la fondatezza del primo motivo ostativo, relativo al contrasto con l’art. 23, comma 1, del Codice della Strada. Il parere della Polizia Municipale prot. 264988/2022 aveva individuato la collocazione dell’impianto in corrispondenza di un’intersezione, in violazione dell’art. 51, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 495/1992. La difesa della ricorrente aveva invocato la possibilità di deroga prevista dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992, ma il tribunale ha chiarito che tale disposizione riguarda esclusivamente le distanze minime prima o dopo l’intersezione, e non già i divieti contemplati dalla norma regolamentare.
Quanto al calcolo della distanza, la censura della ricorrente – che rilevava una distanza di 38 metri dall’intersezione – è stata ritenuta irrilevante, poiché il dato sarebbe pertinente solo se la distanza fosse riscontrata linearmente lungo la direttrice di marcia. La “corrispondenza” dell’intersezione, infatti, non si misura in metri ma si accerta verificando se l’impianto ricada nell’area di intersezione o nei suoi triangoli di visibilità, interferendo con essa: nel caso di specie, sulla base degli elaborati grafici depositati in giudizio, l’impianto ricadeva proprio in tale area.
Il tribunale ha inoltre richiamato la nozione estensiva di intersezione stradale, come precisata dal parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla giurisprudenza: essa comprende l’intersecazione delle correnti di traffico da tutti i lati, ma anche le intersezioni a “T” o ad “Y” e le semplici confluenze, nonché le situazioni che comunque impegnano l’attenzione dell’automobilista. Da ultimo, la deroga invocata ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 – relativa all’allineamento con costruzioni fisse esistenti – è stata giudicata inapplicabile, poiché concerne solo la distanza dalla carreggiata e non il divieto in corrispondenza delle intersezioni. Dichiarate assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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