Astreinte non applicabile all’obbligazione del Ministero per la carta docente (TAR Lazio n. 1047 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo accoglie la domanda di esecuzione e fissa il termine per l’adempimento, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non si applica all’obbligazione posta a carico dell’amministrazione quando ricorrano ragioni di equità sostanziale. Tali ragioni sussistono in presenza di una gran mole di contenziosi analoghi e delle note difficoltà della finanza pubblica. La clausola di salvaguardia contenuta nella norma consente al giudice di non fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, senza che ciò incida sull’accoglimento della domanda di esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro e Previdenza, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento del beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite.
La sentenza, pubblicata il 16 aprile 2024 e notificata all’amministrazione il giorno successivo, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non avendo il Ministero provveduto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo il rilascio dei provvedimenti esecutivi e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la ritualità dell’introduzione del giudizio e l’esistenza del titolo esecutivo costituito dal giudicato. Ha rilevato che l’amministrazione resistente non aveva corrisposto quanto dovuto e non aveva addotto elementi ostativi all’esecuzione.
Su queste premesse il ricorso è stato accolto. È stato assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il compimento degli incombenti esecutivi. È stata altresì disposta la nomina, in caso di perdurante inadempimento, del commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, con insediamento su sollecitazione della parte ricorrente e termine di ulteriori sessanta giorni.
La questione più rilevante riguarda la domanda di astreinte. Il Collegio ha richiamato il tenore letterale dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che subordina la fissazione della somma alla condizione che non sia manifestamente iniqua e che non sussistano altre ragioni ostative. Ha ritenuto che, per ragioni di equità sostanziale, la sanzione da ritardo non sia applicabile all’obbligazione posta a carico dell’amministrazione dal provvedimento da eseguire.
A fondamento di tale conclusione il Tribunale ha indicato la gran mole di contenziosi analoghi, conclusi con condanne del Ministero dello stesso tenore, e le note difficoltà della finanza pubblica. La domanda di astreinte è stata pertanto respinta, mentre l’accoglimento dell’ottemperanza è rimasto integrale.
Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio.
Nota della Redazione
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