Onere della prova sull’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio e ordinanza di demolizione (TAR Marche n. 1047 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso edilizio, l’onere della prova dell’ultimazione dell’opera entro una certa data, al fine di escludere la necessità del titolo edilizio ratione temporis, incombe sul privato interessato, unico soggetto nella disponibilità dei documenti idonei a dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto. Tale onere può essere temperato secondo ragionevolezza solo quando il privato alleghi elementi dotati di alto grado di plausibilità e il Comune fornisca, a sua volta, elementi incerti sulla data di realizzazione. Il giudice amministrativo può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi senza giudicato nei confronti di tutte le parti, purché le sottoponga a un autonomo vaglio critico e a valutazione globale. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive e le ragioni della loro abusività.
Il Fatto
Il Comune di Sassoferrato, con ordinanza del 16 dicembre 2022, ha disposto la demolizione di alcune opere edilizie realizzate su immobili dei ricorrenti: una tettoia con copertura a terrazza, una pensilina aggettante e un ampliamento su due piani con destinazione abitativa. L’amministrazione ha fondato il provvedimento su una sentenza penale del Tribunale di Ancona, che aveva collocato le opere come sicuramente successive al 1965, e su un fotogramma aereo del 1994 trasmesso da una confinante.
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza deducendo tre motivi: difetto di motivazione rispetto al mutamento di orientamento del Comune, che in precedenza aveva stralciato le opere dall’ordine di demolizione; esistenza accertata del manufatto sin dal 1953; indeterminatezza delle opere da rimuovere. Il Comune non si è costituito. Il Tribunale ha acquisito una relazione istruttoria e, all’udienza del 12 giugno 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la necessità di notificare il ricorso alla confinante autrice dell’esposto, ribadendo che chi presenta un esposto o una denuncia non assume la veste di controinteressato nel giudizio di annullamento, anche quando l’amministrazione vi faccia riferimento nel provvedimento.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che l’assenza di titolo per le opere non è contestata, venendo in questione solo la loro datazione. Ha quindi richiamato la giurisprudenza costante secondo cui l’onere di provare l’epoca di realizzazione grava sul privato, con un temperamento di ragionevolezza applicabile solo in presenza di elementi di alta plausibilità da un lato e di elementi comunali incerti dall’altro. Nel caso concreto, il temperamento non opera, perché manca la prova documentale della preesistenza delle opere.
Quanto alla sentenza penale richiamata dal Comune, il Collegio ha ritenuto che essa costituisca una circostanza sopravvenuta rispetto ai precedenti provvedimenti di stralcio, i quali si fondavano su dichiarazioni di parte. Ha inoltre affermato che il giudice amministrativo può utilizzare le prove del giudizio penale, in ossequio al principio di atipicità delle prove, purché le valuti autonomamente e globalmente. Poiché i ricorrenti non hanno contestato puntualmente gli elementi individuati dal giudice penale, la realizzazione posteriore al 1965 conduce a ritenere le opere successive al 1967.
Anche la doglianza sulla foto aerea del 1994 è stata respinta: i ricorrenti non hanno dedotto specifici motivi per dubitare della sua autenticità, mentre il Comune si è basato su documentazione ritenuta rilevante dal giudice penale. Il secondo motivo è stato respinto perché la stessa perizia di parte indicava solo una cantina di forma trapezoidale, non una costruzione dell’entità di quella contestata. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato, poiché le opere risultano chiaramente indicate nella parte motiva dell’ordinanza.
Il ricorso è stato quindi respinto, con nulla per le spese in assenza di costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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