Beneficio art. 33 comma 5 l. 104/1992 escluso per identiche mansioni (TAR Puglia n. 1050 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione temporanea del personale militare ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, l’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010 richiede la vacanza di posizioni organiche omologhe per ruolo e grado a quella ricoperta dall’istante, non anche l’identità delle mansioni. Il requisito della perfetta sovrapponibilità mansionale costituisce dunque un requisito ultroneo, non previsto dalla normativa di settore, e la sua pretesa integra erronea applicazione delle disposizioni richiamate dall’Amministrazione. Il vizio ridonda sul piano motivazionale, perché il percorso argomentativo dell’Amministrazione risulta fuorviato da una prospettiva giuridica errata e non opera il bilanciamento tra l’esigenza di efficiente organizzazione e la tutela del disabile. Il diniego è illegittimo quando non espone concrete esigenze di servizio idonee a giustificare una prevalenza della contingenza organizzativa, tanto più se le mansioni non presentano elevata specializzazione, indispensabilità o infungibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, militare con la qualifica di graduato, prestava servizio in assegnazione temporanea presso un reparto dislocato in una sede diversa da quella di effettiva destinazione, beneficiando dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per assistere il fratello disabile. Con istanza del 12 febbraio 2025 chiedeva il trasferimento presso un ente di stanza nella città di residenza del familiare, così da poter meglio organizzare l’assistenza.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva la richiesta rilevando che nella sede indicata il graduato non trovava utile collocazione organica, per carenza di posizioni occupabili nel proprio profilo professionale. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale. L’istanza cautelare era accolta dalla Sezione e poi riformata in appello dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e concentra l’attenzione sulla censura di violazione ed erronea applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010. Quest’ultima disposizione subordina l’applicazione del beneficio al limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado vacanti nella sede richiesta.

Il punto decisivo è l’interpretazione di quel limite. Il TAR esclude che debba sussistere un’esatta corrispondenza tra la posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell’organico di destinazione. Non serve, cioè, una perfetta sovrapponibilità: è sufficiente l’utile adibizione del lavoratore trasferito a un diverso incarico conforme al ruolo e grado, purché in un posto disponibile e vacante dell’organico.

La motivazione del diniego, incentrata sull’assenza di vacanze nelle posizioni di identico profilo, presuppone invece la necessità di una identità mansionale. Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso da TAR Puglia, Bari, Sezione Prima, 26 marzo 2021, n. 531 e da TAR Puglia, Bari, Sezione Prima, 21 novembre 2023, n. 1346, e rileva che di tale requisito non si rinviene traccia normativa. L’ordinamento militare esige la vacanza di posizioni omologhe per ruolo e grado, non anche per mansioni: la richiesta di un posto con identiche attribuzioni è quindi ultronea.

Da qui la duplice ricaduta del vizio. Sul piano sostanziale emerge l’erronea applicazione delle disposizioni; sul piano motivazionale l’Amministrazione ha valutato solo le vacanze in mansioni omologhe, omettendo la verifica nella più ampia categoria delle posizioni di pari ruolo e grado. Manca inoltre quella valutazione comparativa dei contrapposti interessi — efficienza organizzativa e tutela del disabile — da cui emergano concrete esigenze di servizio prevalenti. Il Collegio osserva che le mansioni in questione non si caratterizzano per elevata specializzazione, indispensabilità o infungibilità, e che il ricorrente ha comunque svolto presso il reparto di destinazione una mansione omologa ma diversa.

Il ricorso è pertanto accolto, nei sensi indicati, con annullamento del provvedimento impugnato ai fini del riesame. Le spese sono compensate in ragione del diverso orientamento espresso in sede cautelare dal Consiglio di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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