Azione di ottemperanza per la carta elettronica del docente (TAR Campania n. 4361 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato sussiste anche quando il termine per la fruizione del beneficio, fissato nella sentenza ottemperanda, sia decorso, ove l’inerzia sia imputabile alla stessa amministrazione e non alla parte ricorrente. In tal caso, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore economico del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo. La mancanza di stanziamento in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa necessaria.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza dinanzi al TAR Campania per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, dal 2017/2018 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 3.000,00. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata dall’amministrazione. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, determinando la proposizione del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione, rinvenendo la corretta notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede dell’amministrazione resistente e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Con riferimento al decorso del termine di due anni dalla pubblicazione della pronuncia, fissato per la fruizione del beneficio, il TAR ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, unitamente alla circostanza che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dal ricorrente ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, preclude a quest’ultima di avvantaggiarsi della propria inerzia per sottrarsi all’adempimento.

Il Collegio ha altresì accolto la domanda di nomina di un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi uno stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, fermo restando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non possono impedire l’esecuzione del giudicato.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *