Esclusione dalla graduatoria ERP per domanda non sottoscritta e soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 10511 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di partecipazione a una procedura per l’assegnazione di alloggi E.R.P., priva di sottoscrizione, è affetta da nullità secondo l’espressa previsione del bando, che commina la nullità in assenza di prova della sottoscrizione. La mancanza in radice della firma legittima l’esclusione dalla graduatoria, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, non essendo in discussione la provenienza dell’istanza. Non è parimenti dovuta la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, trattandosi di atto a contenuto vincolato. La nota con cui l’Amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, ammette con riserva la domanda e le attribuisce un punteggio costituisce mero adempimento dell’ordine giurisdizionale e non determina cessazione della materia del contendere né improcedibilità dell’appello.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al bando indetto dal Comune per l’assegnazione in locazione di alloggi E.R.P. Il modulo di domanda prevedeva spazi dedicati alla firma del dichiarante e richiedeva l’allegazione di un valido documento di identità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Su 675 domande pervenute, l’Amministrazione ne escludeva 112; tra queste quella della ricorrente, priva di sottoscrizione. Il ricorso alla Commissione provinciale assegnazione alloggi veniva rigettato.

La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, le graduatorie provvisoria e definitiva. Il TAR respingeva il ricorso con la sentenza n. 971/2020, ritenendo legittima l’esclusione e non configurabile alcun onere di soccorso istruttorio. Avverso tale decisione è proposto appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità. La nota con cui il Comune, dopo l’ordinanza cautelare della V Sezione, aveva ammesso la domanda attribuendole un punteggio, costituisce mero adempimento dell’ordine giurisdizionale, priva di autonoma scelta valutativa. L’ordinanza cautelare era immediatamente esecutiva e produttiva di effetti cogenti: da ciò il rigetto dell’eccezione e la conferma della decisione del TAR sul punto.

Nel merito, la Corte ritiene l’esclusione legittima. Il bando prevedeva che alla domanda fosse allegata copia di un valido documento di identità e che, in assenza, non essendoci prova della sottoscrizione, la domanda fosse nulla. La ratio della nullità risiede nell’impossibilità di comprovare l’autenticità della firma. La mancanza in radice della sottoscrizione vale a maggior ragione a importare l’esclusione, tanto più che il modulo prevedeva espressi spazi per la firma del dichiarante.

Quanto alla pretesa carenza istruttoria e motivazionale, il Collegio osserva che la determina di approvazione della graduatoria provvisoria dava conto dell’istruttoria svolta dagli uffici, del numero di domande ammesse ed escluse e della comunicazione individuale delle ragioni dell’esclusione agli interessati. La Commissione provinciale aveva confermato l’esclusione, e la determina definitiva richiamava i relativi verbali. Le motivazioni risultano pertanto esplicitate e l’iter logico adeguatamente rappresentato.

La Corte esclude infine l’onere di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, trattandosi di atto a contenuto vincolato. L’interessata ha comunque potuto proporre ricorso amministrativo prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, partecipando al procedimento e facendo valere le proprie ragioni.

L’appello è quindi respinto. La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese del giudizio d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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