Retrocessione per uso civico: la tutela cautelare prevale se cessa l’attività commerciale (TAR Abruzzo n. 5 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, l’esame della domanda di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di retrocessione di un bene alienato e di revoca della concessione del diritto di superficie su terreni gravati da uso civico richiede il bilanciamento tra l’interesse pubblico al rispetto del divieto di attività commerciale e l’interesse privato allo svolgimento dell’attività didattica. La sopravvenuta cessazione dell’attività commerciale contestata, accertata in data successiva all’adozione del provvedimento, determina il venir meno delle ragioni che giustificano la misura estrema della retrocessione. La questione relativa all’incidenza della violazione sulla realizzazione delle finalità dell’alienazione è riservata al merito.

Il Fatto

Una scuola di sci, costituita in forma di associazione professionale, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo l’ordinanza con cui il Comune di Roccaraso aveva disposto la retrocessione dell’immobile alienato e la revoca della concessione del diritto di superficie su terreni gravati da uso civico. Il provvedimento sanzionatorio era stato adottato per l’accertata violazione del divieto di svolgere attività commerciale nei locali adibiti a segreteria e servizi della scuola sci. La ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo che la contestata attività di noleggio attrezzature era nel frattempo cessata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto di riservare alla fase di merito la trattazione della questione relativa all’incidenza dell’accertata violazione del divieto di attività commerciale sulla realizzazione delle finalità per cui erano state autorizzate l’alienazione e la concessione. Tale riserva si rende necessaria perché l’esame del rapporto tra la violazione e lo scopo pubblico richiede un approfondimento istruttorio non compatibile con la fase cautelare.

Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha accordato prevalenza allo svolgimento dell’attività didattica esercitata dalla scuola sci rispetto all’interesse del Comune a garantire il rispetto del divieto mediante la misura estrema della retrocessione. Tale conclusione trova fondamento nella sopravvenuta cessazione dell’attività di noleggio delle attrezzature sciistiche, accertata dalla Polizia Municipale con verbale successivo all’adozione del provvedimento impugnato.

La natura cautelare del giudizio e la considerazione che la finalità pubblica connessa all’uso civico non appare irreversibilmente compromessa dalla temporanea sospensione hanno indotto il Collegio ad accogliere la domanda. La cessazione dell’attività contestata solo in data successiva al provvedimento ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e la non ripetibilità nei confronti della Regione Abruzzo, non costituita in giudizio.

L’ordinanza ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e fissato l’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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