Conflitto di interessi del dirigente e astensione nell’istruttoria paesaggistica (Cons. Stato n. 10512 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un contenzioso tra il funzionario amministrativo firmatario di un provvedimento e il destinatario di quest’ultimo integra una grave ragione di convenienza che impone l’astensione del funzionario e, ove non osservata, determina un’illegittimità procedimentale che inficia l’atto finale. L’obbligo di astensione, corollario del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., non è tassativo ma esemplificativo, e trova espressione nell’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Il vizio opera anche rispetto ad atti istruttori prodromici a un diniego di compatibilità paesaggistica, poiché l’accertamento dei fatti presupposti può essere complesso e deve svolgersi in modo assolutamente imparziale. La natura vincolata del provvedimento non sana il difetto, perché il conflitto di interessi è idoneo a invalidare l’attività istruttoria sottesa.

Il Fatto

La vicenda riguarda un opificio artigianale realizzato in difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati. Il proprietario aveva ottenuto un permesso di costruire in sanatoria, poi annullato in autotutela; una prima ordinanza di demolizione era stata annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4790/2014, che aveva imposto il riesame degli atti richiamando i principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Nel corso del nuovo procedimento il proprietario presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, definita con provvedimento negativo fondato sulla mancanza dei presupposti di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo, tra l’altro, l’incompatibilità del dirigente che aveva condotto l’istruttoria. Il TAR Campania accoglieva il ricorso su tale censura, assorbendo le altre. Il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello principale. Il primo argomento del Comune — l’avvenuta formazione di un giudicato sulla insussistenza dell’incompatibilità per effetto della sentenza del TAR Salerno n. 1325/2013 — è infondato: quella pronuncia è stata riformata dalla sentenza n. 4790/2014, che ha annullato tutti i provvedimenti impugnati in quel giudizio, e la statuizione specifica non può sopravvivere alla riforma. Inoltre quel giudizio aveva ad oggetto provvedimenti differenti da quello oggi impugnato.

È parimenti infondata la censura sull’inefficacia della nota con cui il Sindaco aveva revocato l’incarico al dirigente: la competenza del Sindaco discende dal principio del contrarius actus, posto che l’atto revocato era stato adottato dal medesimo Sindaco, e si inquadra nei poteri di vigilanza dell’art. 50 TUEL. Il Segretario comunale, con la nota di chiarimenti richiamata, ha soltanto confermato le funzioni generali del dirigente, senza conferirgli l’incarico specifico relativo ai procedimenti del ricorrente.

Il nucleo del ragionamento riguarda il conflitto di interessi. Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. VII n. 8927 del 2024, Sez. IV n. 4129 del 2023, Sez. VII n. 2408 del 2023, Sez. II n. 8271 del 2022), il Collegio ribadisce che le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative ma esemplificative, perché mutuano il dovere di astensione direttamente dal principio di imparzialità. La pendenza di una causa risarcitoria tra il funzionario firmatario e il destinatario dell’atto costituisce grave ragione di convenienza idonea a compromettere l’imparzialità: la sola constatazione che l’atto impugnato si fondava su un’istruttoria svolta da quel dirigente era ragione sufficiente per annullarlo.

Il Collegio esclude, infine, che la pretesa natura vincolata del provvedimento possa neutralizzare il vizio. Se è vero che la norma primaria indica i casi in cui la compatibilità paesaggistica non può essere rilasciata, l’accertamento dei fatti presupposti può essere molto complesso e deve essere frutto di attività assolutamente imparziale: il conflitto di interessi invalida quindi anche gli atti istruttori sottesi al diniego. L’appello incidentale condizionato è dichiarato improcedibile e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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