Atto di indirizzo non lesivo ricorso inammissibile per difetto interesse (C.G.A.R.S. n. 56 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di indirizzo con cui la Giunta comunale detta direttive gestionali in materia di sgombero e di indennizzo per l’occupazione di immobili abusivi acquisiti al patrimonio è privo di effetti lesivi immediati, poiché necessita di successivi atti attuativi, e non è quindi autonomamente impugnabile per difetto di interesse. Il giudice amministrativo non è un giudice dell’azione popolare: la legittimazione e l’interesse al ricorso presuppongono una posizione differenziata e un’utilità diretta derivante dall’annullamento. Eventuali illegittimità degli atti presupposti ben possono essere fatte valere, in via di disapplicazione, dal giudice ordinario munito di giurisdizione sulla richiesta di indennità.
Il Fatto
I ricorrenti, dicharatisi proprietari di immobili attinti da ordinanze di demolizione, impugnavano dinanzi al TAR Sicilia, Sez. II, la deliberazione della Giunta comunale contenente un atto di indirizzo sugli immobili acquisiti al patrimonio comunale e occupati senza titolo, che dettava direttive in materia di sgombero e recupero dell’indennità di occupazione.
Il TAR Sicilia dichiarava inammissibile il ricorso, ravvisando nell’atto impugnato disposizioni generali prive di carattere immediatamente precettivo. Due degli originari ricorrenti hanno proposto appello, censurando la declaratoria di inammissibilità e riproponendo i motivi di primo grado, tra cui la violazione del riparto di competenze tra Giunta e Consiglio comunale.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dalla premessa che l’azione innanzi al giudice amministrativo non configura un’azione popolare. La legittimazione al ricorso richiede la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata; l’interesse al ricorso richiede un’utilità diretta e concreta derivante dall’accoglimento.
La Corte richiama le Sezioni unite n. 4 del 2018, secondo cui l’interesse ad agire consiste nel rapporto tra la situazione antigiuridica denunciata e il provvedimento richiesto per rimediarvi, rapporto che deve tradursi in una utilità acquisita al diritto leso. Richiama inoltre la Corte cost. n. 271 del 2019 sulla possibilità di un interesse strumentale nei casi previsti dalla legge.
Nel caso concreto, il giudice di appello conferma la correttezza della declaratoria di inammissibilità. L’atto oggetto di impugnazione è una deliberazione con cui la Giunta ha espresso direttive gestionali circa l’indennizzo applicabile ai detentori di immobili abusivi transitati al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 5 d.P.R. n. 380/2001. Si tratta, si legge, di un atto privo di effetti lesivi sul piano sostanziale, recante un indirizzo agli uffici che necessita di atti attuativi, a prescindere dalla sua compatibilità con il riparto di competenze interno all’ente.
Le censure degli appellanti risultano pertanto premature, poiché attengono a poteri non ancora esercitati, relativi alla eventuale e futura ingiunzione indennitaria, sia nell’an sia nel quantum. La Corte aggiunge che il giudice ordinario, munito di giurisdizione sulle controversie relative alla materiale richiesta di indennità, potrà eventualmente procedere alla disapplicazione degli atti a monte ritenuti illegittimi e rilevanti, secondo quanto già affermato da Cons. giust. amm. sic. n. 777 del 2021.
L’appello è dunque rigettato, con conseguente inammissibilità dei motivi riproposti. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.