Patrocinio a spese dello Stato (Cons. Stato n. 1051 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di due mesi previsto dall’art. 123 d.P.R. n. 115/2002 per l’ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato non è decorso quando l’istante ha depositato la documentazione entro il termine decorrente dalla richiesta medesima. La decadenza non può essere dichiarata sull’erroneo presupposto del mancato rispetto di quel termine, né sul rilievo che l’integrazione sarebbe incompleta, quando l’esame degli atti di causa la smentisce. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo che procede sul reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda di ammissione, e non sulla liquidazione del compenso del difensore. La richiesta di patrocinio costituisce vicenda endoprocessuale che non impone l’estensione del contraddittorio alle amministrazioni statali.

Il Fatto

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 348/2023, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di un’associazione per l’annullamento dell’ordinanza con cui un Comune aveva disposto la cattura e l’abbattimento di cinghiali. La stessa sentenza ha respinto il reclamo proposto contro il provvedimento di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’associazione ha impugnato in appello la sola statuizione sul patrocinio. Si sono costituiti i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia, eccependo il difetto di giurisdizione e il difetto di contraddittorio. La questione centrale riguarda la legittimità del diniego opposto dalla Commissione per asserita decadenza dall’art. 123 d.P.R. n. 115/2002.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’oggetto dell’appello non è la liquidazione del compenso del difensore, ma la decisione di rigettare il reclamo avverso la richiesta di ammissione al beneficio. Su tale decisione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo che procede, secondo l’indirizzo richiamato (Consiglio di Stato, sentenza n. 11026/2023).

Infondata è anche l’eccezione di difetto di contraddittorio. La difesa erariale lamenta che i Ministeri sarebbero stati evocati per la prima volta in appello. La Corte rileva che la richiesta di patrocinio è vicenda endoprocessuale, che non implica l’estensione del contraddittorio alle amministrazioni statali. La stessa difesa erariale ha del resto invocato, in via subordinata, il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri resistenti.

Nel merito, la Commissione aveva richiesto un’integrazione documentale e poi respinto l’istanza sul presupposto che l’istante non avesse integralmente ottemperato, per non essere aggiornato il certificato di iscrizione del difensore e per non essere verificabile la firma digitale. Il TAR ha confermato la decadenza rispetto al termine istruttorio, rilevando l’assenza di censure sul punto.

La Corte ritiene fondato l’appello. Il reclamo aveva allegato la documentazione dimostrativa dell’erroneità del diniego: il certificato del 16 febbraio 2018 era integrato con l’elenco aggiornato al 2 maggio 2022, estratto dal sito dell’ordine professionale, e con l’autocertificazione. Quanto alla firma, l’integrazione era stata sottoscritta digitalmente in formato Pades, dunque verificabile.

Il Collegio rileva inoltre che dal fascicolo digitale di primo grado risultano due produzioni successive alla richiesta di integrazione: l’8 giugno 2022 e il 13 settembre 2022, mentre la Commissione decise solo con il decreto del 19 settembre 2022. Il termine dell’art. 123 d.P.R. n. 115/2002 non era dunque decorso all’atto della prima integrazione. La motivazione del TAR, se intesa nel senso del mancato pieno ottemperamento, è smentita dall’esame degli atti. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e definitiva ammissione al patrocinio per il giudizio di primo grado; spese del grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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