Divieto di cumulo tra CIP 6/92 e certificati verdi e autoresponsabilità dell’operatore (Cons. Stato n. 1162 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra gli incentivi riconosciuti dalla convenzione CIP 6/92 e i certificati verdi è immanente al sistema dell’incentivazione energetica e non è confinato temporalmente. Esso opera con riferimento alla quota di potenza dell’impianto già impegnata nella convenzione, anche quando l’operatore sia successivamente decaduto dal primo meccanismo incentivante. Le disposizioni che prevedono la cessione ipso iure al GSE dei certificati verdi relativi agli impianti di cui all’art. 3, comma 7, legge n. 481/1995 si riferiscono agli impianti e alle iniziative ammesse alle convenzioni, non all’energia effettivamente incentivata, e non subordinano la cessione alla materiale percezione degli incentivi. La decadenza dal CIP 6/92 non genera alcun diritto all’espansione retroattiva della quota incentivabile mediante certificati verdi, perché l’emissione di questi ultimi consegue a un procedimento amministrativo e non a un diritto soggettivo ad accertamento automatico.
Il Fatto
La società titolare di un impianto a biogas da discarica, già ammesso al regime CIP 6/92 per una quota di potenza e ai certificati verdi per la produzione eccedente, veniva considerata rinunciataria ex tunc rispetto alla convenzione CIP, per non essere l’impianto entrato in esercizio entro il termine prescritto. La decadenza derivava dall’accertata non veridicità della dichiarazione resa in sede di sottoscrizione della convenzione.
La società chiedeva al GSE di estendere i certificati verdi all’intera produzione, assumendo che la quota già coperta dal CIP, essendo ormai decaduta, non avrebbe realizzato alcun cumulo. Il GSE negava. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e annullava i provvedimenti di diniego, ritenendo possibile l’espansione automatica e retroattiva della quota incentivabile. Il GSE propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il gravame e respinge il ricorso di primo grado. Il nucleo argomentativo è la non cumulabilità tra i due meccanismi sulla medesima quota di potenza. L’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 79/1999 e l’art. 14, comma 1, d.m. 18 dicembre 2008 richiamano direttamente gli impianti di cui all’art. 3, comma 7, legge n. 481/1995, cioè le iniziative oggetto di convenzione, e non l’energia di volta in volta incentivata.
Da ciò la Corte deduce che il tenore letterale delle norme esclude ogni effetto espansivo: nessuna disposizione subordina la cessione al GSE all’effettiva percezione degli incentivi, né impone al Gestore di restituire i certificati verdi relativi alla produzione già convenzionata. L’art. 15 d.lgs. n. 79/1999 prevede, come unica conseguenza della rinuncia, la qualificazione dell’impianto come rinunciatario, senza alcun obbligo di restituzione. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 7412 del 2025: ciò che rileva è la parte di potenza incentivata, che non può esserlo due volte, anche in periodi diversi.
Superata la lettura sistematica, la sentenza affronta la qualificazione della pretesa. Il primo giudice aveva implicitamente riconosciuto un diritto soggettivo all’espansione automatica. La Corte lo esclude: l’erogazione dei certificati verdi passa per un iter procedimentalizzato, fondato su autodichiarazioni annuali e successivi controlli del GSE. Il rapporto tra operatore e Gestore si inscrive in una relazione di potestà-soggezione, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2019, e le risultanze del procedimento vanno impugnate nel termine decadenziale.
Opera inoltre il principio di autoresponsabilità, desumibile dagli artt. 2 e 97 Cost.: la mancata emissione dei certificati verdi discende da una scelta imprenditoriale della società, che ha dato priorità al CIP 6/92 ed è decaduta per fatto a sé imputabile, senza mai formulare una richiesta di riconoscimento dei certificati medesimi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 7887 del 2025). Non è ammesso far ricadere sul GSE le conseguenze delle proprie strategie.
Infine, l’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 79/1999 consente la rinuncia preventiva senza sanzioni: ammettere il mutamento ex post dell’incentivo prescelto determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli operatori prudenti. La richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE resta assorbita. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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