Improcedibile l’appello sull’interesse culturale se il bene è stato demolito (Cons. Stato n. 10528 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta eliminazione materiale del bene oggetto del vincolo impugnato determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’accertamento di una situazione di fatto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello principale. A tale esito consegue, per coerenza logica, l’improcedibilità anche dell’appello incidentale proposto dalla parte vittoriosa in primo grado. La definizione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Il proprietario di un’unità immobiliare situata nel centro storico di Bari aveva ottenuto un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia, preceduto dall’accertamento di compatibilità paesaggistica. Dopo l’avvio dei lavori, la competente Soprintendenza aveva disposto l’immediata sospensione dei medesimi ai sensi degli artt. 13 e 28, comma secondo, d. lgs. n. 42/2004, avviando il procedimento volto alla dichiarazione di interesse culturale dell’edificio e pervenendo, in esito, all’apposizione del vincolo diretto.

Il privato aveva impugnato davanti al TAR Puglia la sospensione cautelare e, con motivi aggiunti, il decreto di vincolo. Il giudice di primo grado, disposta una verificazione tecnica, aveva accolto integralmente le censure e annullato i provvedimenti. L’Amministrazione ha proposto appello, dolendosi dello sconfinamento del sindacato di legittimità nel merito amministrativo e del riconosciuto vizio di incompetenza dell’organo collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria e assorbente l’appello incidentale, con il quale si eccepisce l’inammissibilità del gravame principale per sopravvenuta carenza di interesse. La questione processuale viene esaminata alla luce degli elementi documentali prodotti dall’appellante incidentale, tra cui l’ordinanza comunale di chiusura al traffico per i lavori di demolizione e il materiale fotografico attestante l’avvenuta integrale demolizione dell’edificio.

Il Consiglio di Stato rileva che la domanda di giustizia non è più sorretta da alcun interesse concreto. L’eliminazione materiale del bene nelle more del giudizio ha fatto venire meno la stessa condizione dell’azione, perché l’eventuale accoglimento dell’appello non potrebbe produrre alcuna utilità per l’Amministrazione appellante. Si è verificata una situazione di fatto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso.

Il percorso argomentativo si fonda sul consolidato orientamento richiamato dal Collegio (Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2024; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 664; Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2023, n. 8322; Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2019, n. 4430), secondo cui la sopravvenuta inutilità della pronuncia — divenuta certa e definitiva — preclude l’esame nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

A tale esito segue, per coerenza logica e processuale, la dichiarazione di improcedibilità anche dell’appello incidentale, egualmente attinto dal sopravvenuto difetto di interesse. La Corte definisce così il giudizio in rito, senza scrutinare il merito delle censure relative ai limiti del sindacato di legittimità e al vizio di incompetenza dell’organo collegiale. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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