Rilascio del visto per lavoro subordinato: il diniego non può fondarsi su una mera ricostruzione ipotetica del rischio di abuso (TAR Lazio n. 14519 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato, in quanto esercizio di discrezionalità amministrativa particolarmente lata, è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per macroscopiche abnormità logiche, travisamento dei fatti o carenza motivazionale. La valutazione del c.d. rischio migratorio non coincide esclusivamente con il pericolo di permanenza irregolare, ma comprende anche il rischio di abuso del titolo: la sussistenza di un fattore ostativo deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi sul piano inferenziale di una ragionevole possibilità di abuso, e non da una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni del richiedente. Il potere di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni sulla finalità di viaggio è soggetto al vaglio giurisdizionale di ragionevolezza e deve fondarsi su indici concreti e convergenti. L’amministrazione non può integrare la motivazione in giudizio, essendo vietata la motivazione postuma.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino cinese, impugnava il diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, nel settore dell’assistenza domestica, emesso dal Consolato Generale d’Italia in Canton. Il richiedente, beneficiario di nulla osta al lavoro rilasciato dal SUI di Belluno, aveva reperito l’impiego tramite un congiunto, come domestico presso un cittadino italiano.
Il provvedimento di rigetto era fondato sulle risposte ritenute non attendibili fornite dal richiedente nel corso del colloquio volto a valutare il rischio migratorio. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3, 4, 21 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 5, 6-bis e 31 del d.P.R. n. 394/1999, nonché il difetto di motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette che la discrezionalità amministrativa in materia di rilascio dei visti è particolarmente lata e può essere sindacata solo ab externo. La valutazione del rischio di abuso del titolo, tuttavia, non può risolversi in una ricostruzione meramente ipotetica e soggettiva delle intenzioni del richiedente, ma deve essere sorretta da elementi obiettivi e da indici concreti di non attendibilità.
Nel caso di specie, il Collegio rileva come il richiedente avesse fornito risposte circostanziate e avesse presentato una documentazione formalmente idonea. L’amministrazione, pur potendo legittimamente valutare l’attendibilità della finalità di viaggio, non aveva svolto alcun approfondimento istruttorio volto ad accertare la non veridicità degli attestati o altri indici di inattendibilità, limitandosi a valorizzare incongruenze emerse nel colloquio, peraltro contestate dalla difesa e non inverosimilmente riconducibili a incomprensioni linguistiche.
Il Tribunale evidenzia, inoltre, il difetto motivazionale del provvedimento. La motivazione non può essere recuperata attraverso la relazione istruttoria depositata in giudizio, operando il divieto di motivazione postuma. Rileva, infine, l’inottemperanza all’ordine di esibizione del Messaggio DGIT emesso in corso di causa, senza che l’amministrazione avesse opposto valide ragioni di classificazione dell’atto: la motivazione del diniego risulta così basata su linee guida non conoscibili e sottratte al vaglio giurisdizionale, configurando un comportamento non collaborativo ex art. 64, comma 4, c.p.a.
Alla luce di tali carenze, il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con conseguente obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere secondo le coordinate indicate. La domanda risarcitoria è invece respinta, non essendo postulabile l’attualità della spettanza del bene della vita, considerato che l’amministrazione dovrà integrare l’istruttoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.