L’inerzia organizzativa non paralizza il giudicato sul pagamento della R.P.D. (TAR Lombardia n. 1052 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’Amministrazione, destinataria di una sentenza di condanna al pagamento di somma liquida ed esigibile, non vi provveda nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Le difficoltà organizzative e tecnico-contabili interne non costituiscono ostacolo insuperabile idoneo a paralizzare la pretesa creditoria cristallizzata nel giudicato, né a giustificare il ritardo. Integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta, quale organo ausiliario che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale indebitamente omesso.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 18.10.2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, di una somma determinata oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente per le supplenze brevi e saltuarie svolte nell’anno scolastico 2020/2021.

Il Ministero si è costituito eccependo difficoltà esecutive di carattere tecnico-contabile, oggetto di monitoraggio a livello nazionale, e ha allegato una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale attestante il pagamento delle sole spese legali e l’inconcludenza delle interlocuzioni con il Ministero dell’Economia. Con ordinanza del 29.7.2024 il Collegio ha rilevato un difetto di firma digitale nella procura e assegnato termine per la regolarizzazione, poi avvenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, attestato dalla cancelleria il 26.2.2024, integrando così la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 19.10.2023, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Il Tribunale ha richiamato la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva: l’art. 475 c.p.c. prescrive ora soltanto il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Ha quindi ritenuto irrilevanti le giustificazioni erariali, qualificandole come questioni organizzative interne.

La pretesa creditoria della docente è cristallizzata in una sentenza passata in giudicato, che ha condannato l’Amministrazione senza condizioni al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile. Il fatto stesso che l’esecuzione sia riferita come ancora in corso conferma la perdurante inottemperanza.

Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con corresponsione dell’importo liquidato dal Tribunale di Bergamo e degli interessi legali dalla domanda al saldo. In caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, con facoltà di delega.

Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, agisce su semplice richiesta dell’interessata e sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale omesso: il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non è volto alla cura dell’interesse pubblico, ma all’attuazione della pronuncia giurisdizionale. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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