Indennità ex art. 14 D.L. n. 75/2023 spettante al direttore aggiunto (TAR Emilia-Romagna n. 303 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore aggiunto appartiene alla qualifica dirigenziale di esecuzione penale esterna e non può essere escluso dalla percezione dell’indennità di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 75/2023, attribuita dalla legge al personale della carriera dirigenziale penitenziaria senza ulteriori distinzioni e senza alcun riferimento alle mansioni svolte. La diversa tipologia dell’incarico e la diversa entità delle responsabilità possono incidere esclusivamente sul quantum dell’indennità, non sull’an del diritto. L’indennità è riconosciuta in base al livello della funzione direttiva esercitata, senza necessità di prova concreta dell’assunzione di responsabilità.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna, veniva nominata direttore aggiunto presso l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Bologna per la durata di tre anni. Il provvedimento di nomina non riconosceva, oltre allo stipendio e alle altre indennità, l’ulteriore indennità prevista dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 75/2023, destinata a compensare il personale dirigenziale penitenziario in relazione alla diversa tipologia degli incarichi svolti. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 15, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 63/2006 e della citata disposizione, chiedendo l’annullamento dell’atto e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, condividendo la tesi già espressa dal TAR Lombardia e confermata dal Consiglio di Stato n. 8349/2025, secondo cui il direttore aggiunto appartiene alla qualifica dirigenziale di esecuzione penale esterna, avendo superato il medesimo concorso pubblico per l’accesso alla carriera dirigenziale dei dirigenti non aggiunti.
La Corte ha rilevato che l’indennità di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 75/2023 è attribuita dalla legge al personale della carriera dirigenziale penitenziaria senza ulteriori distinzioni e senza riferimento alle mansioni svolte. La diversa tipologia di incarico e il diverso livello di responsabilità possono incidere esclusivamente sul quantum dell’indennità, non sull’an del diritto. Tale conclusione è coerente con il D.M. 20 settembre 2023, che qualifica l’incarico di direttore aggiunto presso gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna come incarico di terzo livello.
Il Collegio ha, inoltre, disatteso la tesi del Ministero secondo cui il legislatore avrebbe deliberatamente escluso i direttori aggiunti dal novero degli aventi diritto, osservando che la norma intende compensare il personale dirigenziale penitenziario per la diversa tipologia degli incarichi, modulando l’entità dell’indennità in base al livello di responsabilità assunto. Non è richiesta alcuna prova concreta dell’assunzione di responsabilità, poiché la disposizione la fa coincidere con il livello della funzione direttiva esercitata.
Quanto alla copertura finanziaria, la Corte ha ritenuto irrilevante l’eventuale insufficienza delle somme stanziate, osservando che la norma di copertura deve essere adeguata all’interpretazione della disposizione che importa nuovi oneri, e non viceversa, secondo il rapporto delineato dall’art. 81, terzo comma, Cost.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui non riconosceva l’indennità aggiuntiva e riconoscimento delle conseguenti spettanze stipendiali. La domanda risarcitoria è stata rigettata per genericità, non avendo la ricorrente specificato i danni subiti. Le spese di lite sono state compensate per la natura interpretativa della questione.
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Nota della Redazione
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