L’ottemperanza per il giudicato sulla Carta del docente si fa d’ufficio (TAR Lazio n. 11137 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 cod. proc. amm., la rituale notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso. L’inottemperanza dell’Amministrazione obbliga il giudice amministrativo a dichiarare l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle penalità di mora non è dovuta allo stato, potendo essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro la sentenza n. 3591/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di € 500,00, oltre interessi. Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto all’adempimento.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e nominato un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di stile senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso rilevando che la domanda di ottemperanza era fondata, essendo volta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il Collegio ha verificato la rituale notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, risultando per tabulas la mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’importo di € 500,00 oltre interessi, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Il Collegio ha escluso allo stato la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, potendo queste essere disposte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro richiesta della parte ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Copia della sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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