Rimborso spese per caserma provvisoria e nesso con l’inadempimento dell’accordo di programma (Cons. Stato n. 10555 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di un accordo di programma che riconosce ai soggetti incisi dall’altrui inadempimento l’azione di ripetizione degli oneri sostenuti e il risarcimento del danno presuppone che l’inadempimento sia effettivamente imputabile alla parte chiamata a risponderne. Il diritto al rimborso non sorge quando l’amministrazione statale abbia ripetutamente offerto la disponibilità dell’immobile già collaudato, mediante la consegna anticipata dell’opera, e la mancata utilizzazione di tale facoltà dipenda da scelte della parte che invoca il ristoro. La regione che riveste un ruolo di mero monitoraggio degli adempimenti non risponde del ritardo non contestato. Il giudice d’appello può rigettare il gravame con motivazione diversa da quella del primo giudice, quando la soluzione nel merito resti invariata.
Il Fatto
Nel 2004 Ministero delle infrastrutture, Ministero dell’interno, Regione Lombardia e alcuni comuni lombardi stipulavano un accordo di programma per la realizzazione di caserme dei carabinieri. Per la caserma del comune appellante il termine di consegna, inizialmente fissato al 15 gennaio 2007, era ridefinito al 22 febbraio 2010 con l’intesa Stato-Regione del 2006, mai contestata.
In attesa della consegna, avvenuta nel 2014, il comune locava locali per ospitare una caserma provvisoria nel periodo 2007-2014. Chiedeva quindi il rimborso di oltre 354 mila euro. Il TAR Lombardia respingeva il ricorso, escludendo che quelle spese rientrassero tra gli oneri ripetibili ex art. 13 dell’accordo, trattandosi di intervento sostitutivo non previsto. Il comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della Regione, osservando che il termine di costituzione è di sessanta giorni dalla notifica ex art. 46, comma 1, c.p.a. e che l’articolazione delle difese solo in vista dell’udienza non risponde a un comportamento processualmente leale.
Nel merito, il Consiglio di Stato riconosce che il tenore dell’art. 13, comma 7, dell’accordo di programma è inequivocabile nel senso di addossare alle strutture amministrative in ritardo l’obbligo di ripianare le spese sostenute da altri a cagione di quei ritardi, qualificati come conseguenza diretta. Su questo punto la motivazione si discosta da quella del primo giudice.
Il percorso argomentativo si sposta però sul piano dell’imputabilità. L’intesa del 2006 aveva fissato termini accettati da tutte le parti. Il Ministero, con nota del febbraio 2010, aveva comunicato l’esito del collaudo statico e la possibilità di consegna anticipata dell’immobile ex art. 200 del d.P.R. n. 554 del 1999, ratione temporis applicabile, previo allaccio delle utenze. La facoltà era stata ribadita nel 2011 e nel 2012 e tempestivamente portata a conoscenza del comune.
La mancata richiesta da parte del comando dei carabinieri e l’inerzia del comune non possono ridondare in danno del Ministero, che aveva agito nella leale collaborazione tra livelli di governo. Quanto alla Regione, il suo ruolo era di mero monitoraggio. Manca dunque il presupposto dell’inadempimento onde riconoscere il diritto al rimborso.
L’appello è quindi infondato e va rigettato con diversa motivazione, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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