Colpa grave del dipendente interrompe il nesso nella causa di servizio (TAR Calabria n. 1056 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali, non essendo ammesso il sindacato di merito. Il nesso causale dell’infortunio in itinere si interrompe in presenza di dolo o colpa grave del dipendente. L’accertamento del nesso tra evento e percorso seguito, pur decisivo, non esaurisce le verifiche necessarie a stabilire il rapporto causale tra attività lavorativa ed evento dannoso. La revoca dell’aspettativa con effetti ex tunc è legittima e non lede alcun legittimo affidamento quando l’iter di riconoscimento della causa di servizio si conclude negativamente.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, aveva subito un sinistro stradale mentre si recava sul posto di lavoro, riportando postumi permanenti con giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato. Impugnava il decreto del Comando Generale dell’Arma, nella parte in cui l’infermità non era riconosciuta dipendente da causa di servizio, e il provvedimento del Comando Legione che aveva revocato la determinazione di aspettativa.

Deduceva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere, il difetto di motivazione del provvedimento finale e del parere del Comitato di verifica, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio del legittimo affidamento quanto alla revoca retroattiva dell’aspettativa. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i motivi per la loro connessione. Quanto alla motivazione, il provvedimento impugnato si era limitato a fare proprio il parere negativo del Comitato di verifica. Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui quel giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e dati di esperienza, sindacabile solo per i vizi macroscopici indicati (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3222 del 2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1671 del 2021).

Il parere rappresenta un giudizio conclusivo di sintesi anche dei pareri degli organi intervenuti, tra cui la Commissione medica ospedaliera (TAR Lazio, Sez. II, n. 1617 del 2021). La circostanza che riproduca espressioni linguistiche usate in altri pronunciamenti non lo priva del nucleo motivazionale, se la reiterazione dipende dall’analogia delle situazioni e resta l’attenzione al caso concreto (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 2218 del 2019).

Nel merito, il Collegio osserva che l’accertamento del nesso tra infortunio e percorso non esaurisce le verifiche sul nesso causale. Richiama i requisiti di indennizzabilità dell’infortunio in itinere con mezzo privato (Cassazione civile, Sez. lav., n. 13376 del 2008) e rileva che il rapporto causale si interrompe per dolo o colpa grave (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1309 del 2007). La documentazione attestava che il giudice ordinario aveva accertato la responsabilità del ricorrente nella misura dell’80% nella causazione del sinistro, per eccesso di velocità e invasione della corsia contraria.

La valutazione del Comitato sull’insussistenza del nesso causale risulta pertanto corretta. È infondato anche il motivo sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990: la disposizione non si applica al procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo, regolato dal d.P.R. n. 461/2001, con prevalenza della disciplina speciale (TAR Calabria, Sez. I, n. 1317 del 2023; TAR Toscana, Sez. I, n. 419 del 2023).

Quanto alla revoca dell’aspettativa, l’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001 prevede che il personale militare giudicato non idoneo resti in aspettativa fino all’adozione del provvedimento sul riconoscimento della causa di servizio. L’aspettativa già fruita assume una diversa coloritura giuridica ex post e, in caso di esito negativo, la revoca con effetti ex tunc è legittima, senza alcun legittimo affidamento tutelabile. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *