Opposizione respinta in conferenza di servizi e improcedibilità del ricorso (Cons. Stato n. 5889 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 14-quinquies legge n. 241/1990 non produce l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento autorizzativo, perché la deliberazione del Consiglio dei ministri ha, rispetto ai profili non oggetto di nuova valutazione, efficacia meramente confermativa e si limita a far cessare la sospensione dell’efficacia della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. La delibera regionale di presa d’atto di quella decisione è atto inidoneo a dispiegare effetti costitutivi e non incide sulla procedibilità del ricorso. L’onere di impugnazione sorge solo quando il Consiglio dei ministri accolga, in tutto o in parte, l’opposizione, modificando il contenuto della determinazione conclusiva. Il giudizio di compatibilità ambientale e la valutazione di incidenza costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo per illogicità, travisamento e difetto di istruttoria, senza sostituzione della valutazione del giudice.

Il Fatto

Due associazioni ambientaliste impugnano davanti al TAR Toscana la delibera della Giunta regionale che ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale per un impianto eolico di potenza complessiva pari a 29,6 MW, localizzato in più Comuni, con le opere accessorie di allaccio alla rete.

Nel corso del procedimento il Ministero della cultura aveva formulato opposizione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-quinquies legge n. 241/1990, con sospensione dell’efficacia. Il Consiglio dei ministri ha poi respinto l’opposizione e la Regione ha adottato una delibera di presa d’atto di tale decisione. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata impugnazione di entrambi gli atti. Le associazioni appellano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina direttamente i motivi, in applicazione del criterio della ragione più liquida, essendone palese l’infondatezza, e ritiene fondato il motivo sull’improcedibilità. La delibera regionale di presa d’atto è atto che esterna la sola conoscenza di un fenomeno e non produce alcun effetto costitutivo: il TAR ha errato nel ritenerla idonea a condizionare la procedibilità.

Quanto alla decisione consiliare, il Consiglio dei ministri può accogliere l’opposizione, accoglierla parzialmente modificando la determinazione conclusiva, oppure respingerla, con la conseguenza che la determinazione «acquisisce definitivamente efficacia». Solo nelle prime due ipotesi sorge l’onere di impugnazione, perché la modifica assume autonoma portata giuridica. Nel terzo caso, a parte il profilo oggetto di opposizione, permane l’efficacia dell’originario provvedimento, che riprende a dispiegare i propri effetti e resta l’atto da impugnare. Il richiamo al precedente di Cons. Stato n. 2242/2022 è quindi erroneo, poiché quel caso riguardava un’opposizione accolta.

Riformata la sentenza, il Collegio esamina i motivi riproposti. Sul giudizio di impatto ambientale ribadisce che esso non è mero atto tecnico, ma provvedimento di indirizzo politico-amministrativo con bilanciamento di interessi pubblici e privati; l’eventuale errore tecnico rileva solo se incide sulla scelta discrezionale. Sulle prescrizioni osserva che il provvedimento condizionato è ammesso e fisiologico. Sui criteri localizzativi preferenziali esclude che integrino divieti. Sull’opzione zero e sulle alternative richiama il limite del sindacato di merito, senza sostituzione della ponderazione amministrativa.

Quanto alla valutazione di incidenza, la Corte conferma che essa è provvedimento autonomo anche quando confluisce nel PAUR e che la sua omissione di autonoma impugnazione ne preclude il sindacato; l’ente gestore del parco esprime solo un apporto istruttorio. Sull’autorizzazione sismica e sul permesso di costruire, il titolo abilitativo unico non ricomprende i titoli che richiedono livello progettuale esecutivo. Infine, dichiara inammissibili per difetto di specificità e di legittimazione i motivi sulle compensazioni economiche e sui piani paesaggistici, respingendo nel merito le censure sull’impatto acustico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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