La Carta docente non corrisposta va eseguita con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1057 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’Amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale della statuizione sul capitale. La mera sollecitazione interna all’adempimento, dichiarata in camera di consiglio senza indicazioni per una soluzione bonaria, non integra ottemperanza. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., nomina pertanto il commissario ad acta per la parte della sentenza rimasta ineseguita, con termine per l’adempimento e senza compenso quando l’incarico è affidato a un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. L’inottemperanza è accertata anche quando l’esecuzione sia stata solo parziale, per essere state liquidate le sole spese legali in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 159/2025 del 14 marzo 2025, il riconoscimento in proprio favore della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere l’importo secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016, nonché alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 25 luglio 2025. Non essendo intervenuto il pagamento del capitale, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la controversia come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., avente ad oggetto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. La verifica dell’adempimento è stata condotta sullo stato effettivo dell’esecuzione, non sulle intenzioni manifestate dall’Amministrazione.
La difesa erariale ha dato atto della liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Secondo il Tribunale, questo adempimento integra solo un’esecuzione parziale: la sentenza è rimasta ineseguita proprio nel suo contenuto principale, cioè nel riconoscimento del capitale in favore della ricorrente.
Nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 l’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato. Il Collegio non ha riconosciuto a questa dichiarazione alcuna efficacia satisfattiva, rilevando che non sono stati forniti elementi utili per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. La sollecitazione interna, priva di esito, lascia quindi sussistere l’inottemperanza.
Su queste premesse il ricorso è stato accolto e il commissario ad acta è stato individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Il Tribunale ha escluso la liquidazione di compensi commissariali, essendo l’incarico affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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