Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1057 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo giudiziale, l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e assegna un termine per l’ottemperanza. Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del commissario assolve funzione acceleratoria dell’adempimento. L’Amministrazione che non contesti l’inadempimento è condannata alle spese, distratte al difensore antistatario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati. La sentenza, notificata, è passata in giudicato.
La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e agisce per il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale del 4 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è dunque integrata.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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