Offerta anomala, verifica estesa ai CCNL sopravvenuti e ai servizi opzionali (Cons. Stato n. 1022 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di congruità dell’offerta la stazione appaltante deve rapportare i costi indicati nelle giustificazioni all’effettivo perimetro dell’offerta. Se l’offerta tecnica è riferita ai soli servizi base, i ricavi computati sugli eventuali servizi complementari opzionali non possono sostenere l’utile dichiarato, con conseguente vizio di travisamento dei fatti o di insufficiente istruttoria. Il giudizio di anomalia va inoltre condotto alla luce dei livelli retributivi del CCNL sopravvenuto e vigente al momento della verifica, e non di quelli applicabili alla data di presentazione dell’offerta. Resta fermo che la valutazione di congruità ha natura globale e sintetica e non si risolve nella ricerca di singole inesattezze, salvo che lo scostamento da un costo minimo capitolare sia oggettivamente significativo e privo di specifica giustificazione.
Il Fatto
Una provincia, in qualità di stazione unica appaltante, indice per conto di un comune la gara per l’affidamento quadriennale del servizio di raccolta e trasporto della frazione verde dei rifiuti urbani, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La società seconda graduata impugna l’aggiudicazione alla prima classificata, la cui offerta, anomala per aver superato i quattro quinti dei punti massimi, era stata ritenuta congrua.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respinge il ricorso nel merito. La seconda graduata appella, contestando il computo dei ricavi e la sottostima di singole voci di costo, oltre alla ritenuta insussistenza dei gravi illeciti professionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari: il verbale di valutazione della congruità non è atto immediatamente lesivo e può essere censurato con l’impugnazione dell’aggiudicazione; l’appello rispetta i canoni di chiarezza e sinteticità.
Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra offerta e giustificazioni. I ricavi indicati dall’aggiudicataria sono riferiti all’importo complessivo del bando, comprensivo dei servizi complementari opzionali, mentre i costi sono correlati ai soli servizi base. La lex specialis impone che i servizi opzionali siano offerti nel Modello 9/SC e non consente di quantificarne in anticipo i volumi. Applicando il ribasso ai soli servizi base ribassabili, e detraendo i costi risultanti dalle giustificazioni, l’operazione genera una perdita. Il procedimento di verifica è quindi viziato per travisamento dei fatti o, quanto meno, per insufficiente istruttoria.
Fondata è anche la censura sul costo della campagna di comunicazione e sensibilizzazione: lo scostamento tra l’importo annuo offerto e la media annua stimata dal capitolato è oggettivamente significativo e privo di puntuale giustificazione, tanto più che per il primo anno è previsto un costo minimo. Il Collegio corregge sul punto la statuizione del primo giudice.
Parimenti fondata è la doglianza sul costo della manodopera. Il TAR aveva ancorato la verifica alle tabelle vigenti al momento dell’offerta; il Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento secondo cui, in caso di rinnovo del CCNL con aumenti retributivi applicabili al personale impiegato nell’appalto, la stazione appaltante deve tenerne conto nella verifica di congruità (Cons. Stato, sez. V, n. 9042 del 2024; sez. V, n. 453 del 2024).
Restano invece infondate le censure su attrezzature e cantiere-deposito: la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e non impone di sindacare in modo parcellizzato ogni voce. Infondato è pure il motivo sui requisiti di moralità: la mera pendenza di indagini penali non integra causa di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023, e la violazione fiscale tempestivamente impugnata non supera la soglia di gravità del 10% del valore dell’appalto.
L’appello è accolto nei limiti esposti, con annullamento degli atti e regressione procedimentale alla fase di verifica dell’anomalia; la persistenza di poteri amministrativi ad esito libero esclude l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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