L’illegittima ammissione del controinteressato non fonda l’interesse a ricorrere (TAR Sicilia n. 1059 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso a un posto di ricercatore universitario, il candidato non vanta un interesse concreto e attuale a impugnare l’ammissione di un altro concorrente. L’eventuale esclusione del controinteressato non gli assicura l’utilità sperata, perché il conseguimento del posto resta subordinato alla valutazione comparativa e al giudizio di idoneità del singolo candidato, secondo l’alea concorsuale presupposta dal bando. L’art. 100 cod. proc. civ., richiamato nel processo amministrativo, impone la verifica dell’attualità della lesione: la posizione resta impregiudicata fino all’approvazione dell’esito della procedura, sede nella quale il candidato potrà far valere le proprie doglianze. Il ricorso volto all’esclusione del controinteressato, anche quando proposto in via di ottemperanza, è pertanto inammissibile per difetto d’interesse.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato nel giugno 2020 a un concorso per un posto di ricercatore universitario presso l’Università di Catania, procedura già annullata in due occasioni, da ultimo con pronuncia del C.G.A.R.S.. Dopo la riedizione del concorso, il candidato ha impugnato gli atti con cui l’Ateneo aveva ammesso la controinteressata, sostenendo il difetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 18, comma 1, lettere b e c, della legge n. 240/2010, e ha chiesto la condanna dell’Università a disporre l’esclusione della stessa dalla terza edizione della procedura.

Con motivi aggiunti ha poi impugnato i successivi atti di sorteggio e di nomina dei componenti della Commissione. Si sono costituiti l’Università, il Ministero dell’università e della ricerca e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. La difesa erariale ha in particolare dedotto la carenza d’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’impugnazione in senso alternativo: sia come domanda di ottemperanza alla precedente sentenza, sia come domanda di annullamento degli atti di ammissione e di nomina della Commissione. In entrambe le ipotesi il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è risultato inammissibile per difetto d’interesse.

Il percorso argomentativo muove dal rilievo che l’illegittimità dell’ammissione di un altro partecipante non integra, di per sé, un interesse concreto e attuale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. Anche ove la controinteressata fosse esclusa, il conseguimento dell’utilità sperata dal ricorrente non sarebbe certo, perché resta sottoposto alla fisiologica alea concorsuale delineata dal bando e al meccanismo di valutazione comparativa, che presuppone in ogni caso un giudizio di idoneità del singolo candidato.

Il Collegio ha richiamato sul punto la propria precedente pronuncia (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413) e ha ribadito un argomento già espresso in sede cautelare, non appellata: ciò che difetta è l’attualità dell’interesse. La posizione del candidato non rimane pregiudicata nel corso della procedura, poiché, qualora non risulti vincitore, potrà far valere le doglianze avverso l’ammissione asseritamente illegittima in sede di approvazione dell’esito della procedura concorsuale.

La questione dell’ammissibilità della controinteressata, dunque, non è sottratta al sindacato giurisdizionale: è soltanto collocata nel momento in cui la lesione diviene attuale e concreta. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni ulteriore censura. La peculiarità della questione ha indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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