Ottemperanza per la Carta docente: l’inerzia dell’Amministrazione dopo il giudicato determina la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3613 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e la sua esecuzione può essere azionata dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, il ricorso è accolto e l’Amministrazione è condannata ad adempiere entro il termine assegnato, con nomina fin d’ora del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando l’esiguità del credito la renda eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
Una docente, vincitrice in primo grado dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita, nonostante l’inerzia perdurasse da oltre un anno.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della somma e la nomina di un Commissario ad acta, nonché l’applicazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione. Ha quindi ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, necessario prima di procedere all’esecuzione giudiziale. La sentenza munita dell’attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).
Quanto al merito, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato. Ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, per un totale di € 1.500,00, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, precisando che lo stesso assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, adottando tutti gli atti necessari, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni istituzionali.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna alla penalità di mora, ritenendo che l’esiguità del debito rendesse la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Ha infine condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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