Criterio dei conti economici legittimo per valore commerciale del materiale di cava (TAR Marche n. 105 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il valore commerciale del materiale di cava, assunto a base delle sanzioni amministrative previste dall’art. 20, commi 1 e 2, L.r. Marche n. 71/1997, è quello che il materiale acquisisce nella normale compravendita franco cava e comprende quindi anche le spese generali e il margine di profitto del cavatore. La norma non prescrive alcuna metodologia pratica di determinazione e non impone alla Giunta regionale di recepire i listini delle Camere di Commercio, richiamati solo in via transitoria dall’art. 20, comma 3, ultima parte. È pertanto legittima la delibera che determini i valori commerciali sulla base dei dati dei conti economici dei coltivatori, esaurendo nel documento istruttorio l’obbligo di esplicitare le ragioni della scelta e della disattesa delle proposte alternative. Non è irragionevole escludere i prezziari camerali e regionali, ove privi di voci equiparabili e privi di valore vincolante.

Il Fatto

La Consulta regionale delle industrie estrattive della Confindustria Marche impugnava la delibera di Giunta della Regione Marche che aveva fissato i valori commerciali dei materiali di cava per l’applicazione delle sanzioni amministrative dell’art. 20 L.r. n. 71/1997. I valori erano stati ricavati dall’elaborazione statistica dei conti economici dei progetti di coltivazione depositati in Regione.

La ricorrente contestava il metodo: la Regione avrebbe dovuto usare i listini prezzi delle Camere di Commercio, o comunque il prezziario regionale, e non i dati dei diretti operatori, che includono semilavorazioni, trasporti e utile d’impresa. L’amministrazione si costituiva, e interveniva ad adiuvandum il titolare di una cava di ghiaia e sabbia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito e ritiene superfluo esaminare le eccezioni in rito. Sul primo motivo osserva che i listini camerali operano solo in via transitoria, secondo quanto dispone l’art. 20, comma 3, ultima parte, L.r. n. 71/1997, e che la ricorrente non ha versato alcun elemento tecnico sui criteri di formazione di quei listini. Si tratta, secondo la comune esperienza, di prezzi informativi caratterizzati da finalità meramente orientativa e da esclusione di responsabilità dell’ente.

La norma sanzionatoria, rileva il Tribunale, non prescrive alcun metodo pratico: si limita a commisurare la sanzione al valore commerciale del materiale estratto senza titolo o in difformità. Tale valore presuppone il materiale rimosso dalla sede naturale e destinato al commercio, e non può che essere quello di una normale compravendita, comprensivo del margine di profitto del cavatore.

Il Collegio condivide la lettura proposta nel documento istruttorio, dove si sottolinea che escludere l’utile d’impresa finirebbe per favorire il cavatore abusivo. Appare significativa, e non contestata, la deduzione regionale secondo cui con i prezzi proposti dalla ricorrente sarebbe stato più conveniente pagare la sanzione che desistere dall’attività abusiva; del resto la misura massima della sanzione è stata elevata dal triplo al quintuplo dalla L.r. n. 7/2007.

Quanto alla mancata considerazione del prezziario regionale, il Tribunale esclude il difetto di motivazione: il documento istruttorio illustra le ragioni della preferenza accordata a una fonte diversa e quelle dell’esclusione dei valori proposti dalla ricorrente. La censura di contraddittorietà muove da una lettura parziale di due righe di un documento di sei pagine fitte.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: anche l’attività svolta in difformità dal titolo equivale a non avere il titolo per esercitarla in quel modo, e la graduazione della sanzione tra il minimo e il massimo consente all’amministrazione di differenziare le fattispecie. Le spese sono compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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