Trasferimento del richiedente asilo e obbligo di ponderazione dell’interesse scolastico (TAR Sicilia n. 1604 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di trasferimento del richiedente asilo in un centro di accoglienza straordinaria deve essere adottato all’esito di un’adeguata ponderazione degli interessi coinvolti, in applicazione del principio di proporzionalità. È illegittima la determinazione che ometta di valutare l’interesse del richiedente a proseguire il percorso scolastico intrapreso presso il luogo di origine, quando risulti disponibile una collocazione alternativa idonea a conciliare l’interesse pubblico con quello dell’interessato. Il comportamento collaborativo dell’amministrazione, manifestato in assenza di un formale provvedimento di secondo grado, non integra cessazione della materia del contendere e non preclude l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini dell’eventuale azione risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente, espatriato della Guinea Bissau, ha presentato richiesta di protezione internazionale, rigettata; nelle more del giudizio d’impugnazione dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo è stato ospitato nel centro di accoglienza straordinaria di Partinico. A seguito di relazione negativa del centro, la Prefettura di Palermo ha disposto il trasferimento in altro C.A.S. e la revoca dei benefici economici, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 142/2015, come modificato dal d.l. n. 20/2023, conv. con modificazioni nella legge n. 50/2023.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’irritualità delle comunicazioni, e per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che gli incombenti disposti in fase cautelare sono stati adempiuti solo in parte. Alla luce dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., che consente di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, il Tribunale tiene ferma la ricostruzione del ricorrente circa l’irritualità e tardività delle comunicazioni.

In applicazione del principio di economia dei mezzi processuali e dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., per il quale, quando l’annullamento non risulta più utile per il ricorrente, il giudice ne accerta nondimeno l’illegittimità in presenza di un interesse a fini risarcitori, il Tribunale esamina in via prioritaria il profilo della proporzionalità. La doglianza è fondata.

L’art. 1 legge n. 241/1990 impone che l’attività amministrativa sia retta, tra gli altri, dal principio di proporzionalità. Richiamando TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 10892 del 2025, il Collegio ribadisce che, quando l’azione amministrativa coinvolge interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di individuare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile.

Nel caso di specie tale ponderazione è mancata: l’Amministrazione non ha considerato l’esigenza, manifestata dall’interessato appena informato del provvedimento, di essere assegnato a un C.A.S. che gli consentisse di proseguire il percorso scolastico. La prova della praticabilità di tale valutazione è la disponibilità, emersa solo ad esito della fase cautelare, di rivedere le determinazioni, evitando di rendere gravosa la frequenza scolastica.

Il Tribunale disattende la tesi della cessazione della materia del contendere: il comportamento collaborativo dell’Amministrazione non è stato formalizzato in un provvedimento di secondo grado. L’interesse a ricorrere permane per gli effetti dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso è accolto con assorbimento delle ulteriori censure; le spese sono compensate e il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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