Accesso difensivo del cessionario pro soluto ai mandati di pagamento della PA (TAR Marche n. 1061 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, la consistenza numerica dei documenti richiesti non costituisce, di per sé, indice di massività dell’istanza. Quando l’interesse ostensivo è diretto, concreto e attuale e corrisponde a una situazione giuridicamente tutelata, la richiesta è proporzionata rispetto allo scopo difensivo perseguito. Il limite della sproporzione opera invece per l’accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013, dove la legittimazione è diffusa e non richiede motivazione. Per l’accesso difensivo è sufficiente il nesso di strumentalità tra documento e situazione giuridica da tutelare: non rilevano la fondatezza della pretesa sostanziale né la concreta utilità del documento nel giudizio. L’Amministrazione non può subordinare l’ostensione alla valutazione della proponibilità delle azioni che l’istante intende intraprendere.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria dei crediti vantati da una banca nei confronti dell’azienda sanitaria territoriale, aveva chiesto con istanza del 10 marzo 2026 l’accesso ai mandati di pagamento relativi alle fatture elencate. L’interesse era strumentale al riconoscimento del risarcimento del danno da ritardato pagamento previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2002: solo i mandati attestano la data effettiva di liquidazione e quindi il ritardo del debitore.
L’Amministrazione non aveva riscontrato l’istanza entro il termine, formandosi il diniego tacito ex art. 25, comma 4, L. 241/1990. Costituitasi in giudizio, l’azienda ha eccepito l’inammissibilità per carenza originaria di interesse, sostenendo di aver già depositato la documentazione nella causa civile pendente davanti al Tribunale di Ancona, e ha contestato nel merito la natura massiva e sproporzionata della richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare. Il deposito effettuato nel giudizio civile conteneva l’elenco dei fornitori e delle fatture con l’indicazione degli ordinativi di pagamento emessi, ma non i mandati di pagamento, che costituiscono l’oggetto specifico dell’istanza e su cui si concentra l’interesse azionato. La richiesta non è dunque già soddisfatta.
Nel merito il ricorso è fondato. Sussiste il diritto della ricorrente ad accedere agli atti, strumentali alla tutela della propria situazione giuridica soggettiva di cessionaria ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale richiama la sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 27 agosto 2026, resa su fattispecie sovrapponibile.
La richiesta non integra un controllo generalizzato dell’attività amministrativa: riguarda i mandati relativi alle fatture elencate nell’istanza, e la ricorrente ha documentato che, per effetto della liquidazione cumulativa di più fatture per ciascun ordinativo, il numero effettivo dei mandati è assai più contenuto. L’aggravio procedimentale prospettato dall’Amministrazione è quindi insussistente.
Il carattere massivo è nozione riferibile all’accesso civico, dove la legittimazione diffusa e la mancanza di motivazione giustificano il contenimento delle istanze sproporzionate. Nell’accesso documentale, che deve essere motivato, la sola quantità degli atti non è indice di massività: essa può al più incidere sulle modalità organizzative dell’ostensione, da concordare nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Irrilevante è anche il possibile difetto di legittimazione della ricorrente nel giudizio civile per vizi della notificazione della cessione. L’interesse all’accesso non viene meno per i possibili esiti negativi della causa presupposta. Vale il principio per cui è sufficiente il nesso di strumentalità tra documentazione e situazione tutelata, restando esclusa ogni indagine sulla fondatezza della pretesa sostanziale. Il giudice dell’accesso non è il giudice della pretesa principale.
Il Collegio accerta pertanto il diritto all’ostensione e ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso ai mandati, anche mediante estrazione di copia o con modalità da concordare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non si procede alla nomina di un Commissario ad acta, non essendovi motivo di dubitare del sollecito adempimento. Le spese sono compensate per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.