Inammissibile il ricorso del vicino contro l’affidamento della rimozione della posidonia (TAR Sardegna n. 796 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di legittimazione ad causam e di interesse processuale, il ricorso proposto da un privato avverso un provvedimento amministrativo di affidamento di un servizio pubblico, laddove il ricorrente non alleghi la titolarità di una situazione soggettiva giuridicamente qualificata e differenziata, né la lesione concreta e attuale derivante dall’atto impugnato. La mera aspirazione al ripristino della legalità violata non è sufficiente a radicare la legittimazione, neppure quando il ricorrente sia proprietario di un fondo limitrofo all’area oggetto dell’intervento, qualora la sua proprietà non subisca alcun pregiudizio dall’esecuzione del servizio. La valutazione di incidenza ambientale non è richiesta per gli interventi di rimozione della posidonia spiaggiata che non comportino lo spostamento della stessa dai corpi dunali.

Il Fatto

Un privato cittadino, proprietario di un fondo situato nell’entroterra del Comune di Calasetta, ha impugnato la determinazione con cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha affidato a una ditta individuale i lavori di rimozione dei banchi di posidonia accumulatisi sulla locale Spiaggia Grande.

Nel ricorso, il privato ha dedotto vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché il mancato possesso, da parte dell’aggiudicataria, dei requisiti soggettivi e autorizzativi per lo svolgimento del servizio, oltre all’omessa valutazione di incidenza ambientale. Il Comune e la ditta aggiudicataria si sono costituiti in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, rilevando come il ricorrente non avesse allegato la titolarità di una situazione soggettiva giuridicamente qualificata che gli consentisse di richiedere l’annullamento del provvedimento. L’atto impugnato, infatti, non cagionava al privato alcuna lesione a carattere individuale.

La circostanza che il ricorrente si dichiarasse titolare di un “latifondo limitrofo” alla spiaggia è stata smentita in fatto dalla difesa comunale, la quale ha documentato che la proprietà è situata a una distanza di alcuni chilometri dal luogo dell’intervento. In ogni caso, osserva il Collegio, la mera vicinitas non sarebbe comunque sufficiente a radicare la legittimazione, trattandosi di un affidamento volto a migliorare le condizioni di una spiaggia pubblica.

La domanda è stata qualificata come volta al mero ripristino della legalità asseritamente violata, rispetto alla quale il ricorrente è carente dei necessari presupposti processuali. Nel merito, il TAR ha comunque evidenziato l’infondatezza delle censure: la valutazione di incidenza ambientale non era necessaria, non essendo stata la posidonia rimossa dai corpi dunali; l’intervento era stato eseguito nel rispetto della disciplina vigente e in situazione di urgenza; la ditta affidataria era in possesso del codice ATECO per la pulizia di aree pubbliche dal 2021.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e della somma ulteriormente prevista dall’art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a., per l’ipotesi di abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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