Voltura autorizzazioni pubblico spettacolo e cessazione attività senza titolo (TAR Calabria n. 1497 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile, ai sensi dell’art. 31, co. 2, c.p.a., l’azione per l’accertamento dell’obbligo di provvedere proposta oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che le successive istanze di mero sollecito, inidonee a imporre un obbligo giuridico di provvedere, possano determinare la reviviscenza del termine. L’ordine di cessazione dell’attività di pubblico spettacolo, adottato ai sensi dell’art. 68 TULPS, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di potere di natura vincolata, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, e presuppone l’accertamento della mancanza dei titoli abilitativi e della non conformità dei luoghi, che impedisce il subingresso ex art. 13 del Regolamento comunale.
Il Fatto
Il ricorrente, cessionario dell’azienda esercente attività di intrattenimento musicale e di somministrazione, aveva richiesto al Comune la voltura delle autorizzazioni per l’esercizio di pubblico spettacolo rilasciate alla dante causa. L’Amministrazione, all’esito di un accesso ispettivo, aveva accertato lo svolgimento di eventi musicali in assenza dei necessari titoli abilitativi e, rilevata la presenza di opere non assentite, aveva adottato l’ordine di cessazione immediata dell’attività. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulle istanze di voltura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto esaminato l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune avverso la domanda relativa al silenzio, ritenendola fondata. Richiamato l’art. 31, co. 2, c.p.a., il Collegio ha rilevato che le istanze di voltura risalivano al 2022 e che i successivi solleciti del 2024 avevano mera funzione di impulso, senza poter far sorgere un nuovo obbligo di provvedere. Il rimedio avverso il silenzio inadempimento è stato pertanto dichiarato non utilizzabile, essendo decorso il termine annuale di decadenza.
Nel merito dell’impugnazione dell’ordinanza, il Collegio ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, osservando che il provvedimento era stato adottato dopo la scadenza del termine di trenta giorni per le controdeduzioni previsto dall’art. 18, co. 1, l. n. 689/1981 e che, trattandosi di potere di natura vincolata, l’omessa comunicazione di avvio non inficiava comunque la legittimità dell’atto.
Quanto al merito, la Corte ha accertato la legittimità dell’ordine di cessazione. Ha evidenziato che l’autorizzazione non può essere trasferita inter vivos con la cessione dell’azienda, occorrendo un autonomo procedimento e che, nella specie, difettavano i presupposti per il subingresso. Il fabbricato risultava privo del certificato di agibilità, le opere realizzate non corrispondevano al titolo originario ed era stata accertata la presenza di una piscina sprovvista di titolo abilitativo. Tali circostanze, ha concluso il giudice, rendevano inapplicabile l’art. 13 del Regolamento comunale, che consente la continuazione dell’attività solo in assenza di modifiche strutturali.
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Nota della Redazione
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