Termine perentorio e proroghe illegittime nel procedimento di decadenza della concessione demaniale (TAR Liguria n. 1061 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima, irrogata ai sensi dell’art. 47 cod. nav., ha natura perentoria, in ragione del carattere sanzionatorio del procedimento e dell’autovincolo fissato dall’amministrazione con l’avvio del procedimento. Allo spirare del termine si determina la consumazione del potere e il provvedimento conclusivo adottato successivamente è illegittimo. La proroga del termine procedimentale non è prevista dall’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990, che consente solo la sospensione, una sola volta e per le tassative ragioni ivi indicate. La proroga disposta dopo la scadenza del termine perentorio è inefficace e non impedisce la consumazione del potere.

Il Fatto

Il ricorrente, un circolo velico, è concessionario di un compendio demaniale marittimo costituito da un porticciolo e da un arenile balneabile. Con nota del 29.7.2024 il Comune ha avviato il procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 cod. nav., sulla base di verbali della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, fissando in 90 giorni il termine di conclusione.

Il Comune ha poi integrato l’avvio con una seconda nota, ha disposto quattro successive proroghe e ha adottato la decadenza con provvedimento del 14.11.2025, oltre 470 giorni dopo l’avvio. Il circolo ha impugnato l’atto deducendo incompetenza, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, consumazione del potere sanzionatorio e infondatezza degli addebiti, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali evocate in causa, poiché l’azione di annullamento riguarda solo provvedimenti comunali e quella risarcitoria è stata formulata nei confronti del solo Comune.

Nel merito il Tribunale applica il canone della ragione più liquida e esamina il quarto motivo, relativo alla consumazione del potere. Il termine di conclusione del procedimento ha natura perentoria sotto un duplice profilo. Anzitutto il procedimento ha carattere sanzionatorio e, in difetto di norme speciali, è regolato dalla legge n. 241/1990; la perentorietà del termine discende dall’interpretazione costituzionalmente orientata recepita da Corte cost. n. 151/2021 e da Cons. Stato n. 3983/2023. In secondo luogo lo stesso Comune ha fissato il termine di 90 giorni con un autovincolo.

Il dies a quo decorre dalla nota del 29.7.2024 e il termine è scaduto il 27.10.2024, o al più il 28.11.2024. Da tale data si è determinata la consumazione del potere. Le proroghe non hanno evitato tale effetto, perché adottate quando il termine era già scaduto: la prima il 29.11.2024, la seconda il 14.3.2025, quando la precedente era scaduta dal 27.2.2025.

Il Collegio esclude poi l’ammissibilità della proroga in sé: l’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 prevede solo la sospensione, una sola volta e per l’acquisizione di informazioni o certificazioni, non per la generica complessità dell’istruttoria. Le proroghe sono pertanto illegittime anche nel merito.

Il secondo motivo è parimenti fondato: alcuni addebiti, relativi all’atto suppletivo del 10.3.2025 e a prescrizioni di sicurezza rilevate in un sopralluogo del 3.9.2025, sono stati contestati per la prima volta con il provvedimento finale, in violazione delle garanzie partecipative prescritte dall’art. 47, comma 3, cod. nav.

Il Tribunale annulla quindi gli atti impugnati e assorbe le ulteriori censure. Respinge invece la domanda risarcitoria, per mancata prova dell’an del danno, onere non eludibile neppure ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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