Frequenza con pregiudicati e divieto prefettizio di detenzione armi (TAR Calabria n. 1427 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ex art. 39 T.U.L.P.S. presuppone un giudizio ampiamente discrezionale sulla prevedibilità dell’abuso e può fondarsi su fatti anche isolati, non necessariamente rilevanti sul piano penale. In materia di autorizzazioni di polizia non viene in discussione un diritto costituzionale, ma un complessivo giudizio di affidabilità nell’uso delle armi. La frequentazione, anche saltuaria e determinata da motivi lavorativi, di soggetti pregiudicati e segnalati dagli organi di polizia costituisce indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa, per il rischio che le armi siano apprese da tali soggetti. Non rilevano la risalenza dei controlli né le ragioni della frequentazione, né la cessazione del rapporto di lavoro che l’aveva occasionata, perché ciò che conta è l’avvenuto accadimento del fatto storico e non la sua persistenza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, impugnava il decreto con cui la Prefettura di Vibo Valentia, su proposta della Compagnia dei Carabinieri competente per territorio, aveva disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. A fondamento del provvedimento vi erano una serie di controlli da cui era emersa la frequentazione del ricorrente con persone gravate da precedenti penali e di polizia, talune legate ad ambienti di criminalità organizzata, risalenti al 2023 e al 2024.

Il ricorrente deduceva violazione di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Sosteneva che le frequentazioni erano avvenute nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative e che l’unico episodio del 2023 riguardava un soggetto sanzionato a seguito di un sinistro stradale. Con successivi motivi aggiunti impugnava anche l’archiviazione della richiesta di annullamento in autotutela, evidenziando il venir meno del rapporto di lavoro che aveva occasionato le contestate frequentazioni. L’amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 39 T.U.L.P.S., che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Il presupposto normativo non è la commissione di un reato, ma un giudizio prognostico di inaffidabilità che l’amministrazione è chiamata a formulare in via ampiamente discrezionale.

Secondo l’indirizzo costante richiamato dal TAR, l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica prevalgono. Il richiedente deve essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilevanza penale (Cons. Stato, Sez. III, n. 2404 del 2017; n. 6812 del 2018). La discrezionalità, però, non sottrae l’operato dell’autorità ai principi di coerenza e logica dell’agire amministrativo.

Il punto centrale è che in questa materia non si discute di una limitazione della sfera di libertà del singolo, ma di un giudizio complessivo di affidabilità nell’uso delle armi. In tale ottica la frequentazione di soggetti pregiudicati, anche saltuaria e anche determinata da motivi lavorativi, costituisce indizio sufficiente a sorreggere una prognosi negativa (TAR Campania, Sez. V, n. 3001 del 2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 2406 del 2016). Rileva, in particolare, il rischio che l’arma possa essere appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata (Cons. Stato, n. 5352, n. 4242 e n. 3612 del 2016; C.G.A.R.S. n. 1077 del 2016).

Nel caso concreto il Collegio rileva che i controlli sono quattro e riguardano soggetti tutti diversi, ma tutti variamente pregiudicati, in un arco temporale significativo. Né la risalenza dei controlli né la ragione della frequentazione assumono rilievo, perché il complesso degli accertamenti dà conto del ragionevole dubbio sull’affidabilità del ricorrente. Il provvedimento è adeguatamente motivato, richiamando il concreto pericolo che le armi entrino nella disponibilità di persone pericolose. L’interesse azionato, peraltro, è di natura ludico-ricreativa e quindi recessivo rispetto alle preminenti esigenze di sicurezza pubblica.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li ritiene irrilevanti: ai fini della valutazione rimessa all’amministrazione conta che il fatto storico sia avvenuto, non che perduri, essendo sempre vivo il rischio di impossessamento che il divieto intende neutralizzare. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi respinti, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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