Rimozione del relitto sommerso per pericolo alla pesca a strascico (TAR Toscana n. 1062 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione del relitto sommerso previsto dall’art. 73 cod. nav. va impartito al proprietario della nave, che ne è l’unico destinatario, non potendo questi contestare la propria soggettività passiva né invocare l’esclusiva responsabilità dell’armatore e del comandante. Il pericolo o intralcio per la navigazione, presupposto del potere dell’autorità marittima, comprende ogni ipotesi in cui restino pregiudicati gli interessi sostanziali esplicantisi nei luoghi adiacenti alla sommersione, ivi compresa la sicurezza delle attività di pesca a strascico e dell’equipaggiamento a tal fine utilizzato. La valutazione dell’amministrazione gode di ampia discrezionalità e non è sindacabile sulla base della mera segnalazione del relitto sulle carte nautiche. L’atto che richiama la norma e dà conto in termini specifici della situazione di pericolo è adeguatamente motivato.

Il Fatto

La società proprietaria di un peschereccio in legno costruito nel 1953 lo concedeva in affitto con patto di futura vendita a una ditta individuale, che ne assumeva la qualità di armatore e ne curava il trasferimento dell’iscrizione presso altro compartimento marittimo. Il 19 luglio 2019 l’unità affondava in acque del Compartimento di Viareggio, a circa tre miglia dalla costa, su un fondale di diciassette metri, con a bordo armatore e comandante e con carburante nelle casse nafta.

Dopo una prima diffida ex art. 11 L. 979/1982 e una successiva diffida alla rimozione notificata ad armatore e comandante, la Capitaneria di Porto, preso atto del rapporto dei sommozzatori sulla posizione del relitto e sulla praticabilità del recupero, adottava l’ordinanza del 14 novembre 2019 con cui ingiungeva anche alla società proprietaria di posizionare idonei segnalamenti, di provvedere alla completa rimozione entro sessanta giorni e allo smaltimento dei rifiuti derivati. La società impugnava l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di motivazione con insussistenza dei presupposti dell’art. 73 cod. nav.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile, per violazione del termine perentorio, il deposito documentale effettuato dall’amministrazione in vista dell’udienza, relativo all’ordinanza di rimozione dei rifiuti del 19 luglio 2019.

Nel merito, il ricorso è respinto. Il giudice individua il potere esercitato dalla Capitaneria nell’art. 73 cod. nav., che attribuisce al capo del compartimento il potere di ordinare al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto quando dalla sommersione possa derivare pericolo o intralcio per la navigazione. La norma individua nel proprietario l’unico destinatario dell’ordine, come conferma l’art. 90 del regolamento di esecuzione. Eventuali doglianze sulla legittimazione spetterebbero semmai ad armatore e comandante, non al proprietario, correttamente evocato dall’amministrazione.

Le disposizioni del codice della navigazione invocate dalla ricorrente a sostegno dell’esclusiva responsabilità dell’armatore riguardano fattispecie differenti e non incidono sull’ordine di rimozione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 564 del 30 ottobre 1985, secondo cui l’ordine ex art. 73 cod. nav. deve essere impartito in ogni caso al proprietario, senza distinzione tra relitto sommerso e quanto da esso trasportato.

Quanto al presupposto del pericolo, la Corte ritiene che l’amministrazione abbia dato conto in termini specifici della collocazione del relitto in zona di transito e di pesca a strascico, della praticabilità della rimozione e dell’altezza dell’ingombro idonea a compromettere l’attrezzatura dei pescherecci e la sicurezza degli equipaggi. Il pericolo per la navigazione non si esaurisce nell’intralcio materiale, ma ricomprende il pregiudizio agli interessi sostanziali che si esplicano nei luoghi adiacenti alla sommersione, come chiarito dalla stessa pronuncia del 1985 richiamata.

La segnalazione del relitto sulle carte nautiche non esclude la persistenza del pericolo e non rende illegittima la diversa valutazione dell’autorità marittima, espressione di un ampio potere valutativo. L’atto impugnato risulta pertanto legittimo e il ricorso infondato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota: nel link fornito sono presenti `&` che nel testo originale non risultano codificati; li ho convertiti in `&` all’interno dell’`href` come da regola sui bottoni. Segnalo inoltre che nel testo il riferimento “art. 11 L. 797/1982” è un refuso per “art. 11 L. 979/1982”, già trattato nelle NOTE.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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