Cani da guardiania liberi e ordinanza sindacale contingibile per l’incolumità pubblica (TAR Marche n. 1062 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco può adottare un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità quando la presenza di cani da guardiania lasciati liberi di circolare nelle aree circostanti l’azienda zootecnica costituisca un pericolo attuale per la collettività, anche a prescindere da un comportamento doloso o colposo del detentore. Il carattere risalente nel tempo della situazione di pericolo non esclude il potere di intervento, essendo sufficiente la sua permanenza al momento dell’emanazione dell’atto. Il finanziamento regionale all’acquisto degli animali e la presenza di cartellonistica non valgono a escludere l’obbligo di adeguata sorveglianza. Le prescrizioni alternative imposte sono proporzionate quando la scelta è rimessa all’interessato e non è allegata né provata la lesione economica derivante dalla loro esecuzione.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola impugna l’ordinanza sindacale n. 89 del 1° dicembre 2021, con cui il Comune gli ha intimato, entro novanta giorni, alternativamente di realizzare una recinzione perimetrale dell’azienda zootecnica con rete interrata, oppure di costruire box conformi alla normativa regionale per il ricovero dei cani. Il provvedimento traeva origine da un sopralluogo dei Carabinieri Forestali, che avevano riscontrato cani liberi di circolare, tre dei quali di proprietà del ricorrente, e da una successiva verifica del servizio veterinario dell’ASUR, che aveva identificato sei cani muniti di microchip e riferito di segnalazioni per cani vaganti che avevano ucciso animali da cortile in una zona limitrofa.
Il ricorrente lamenta eccesso e abuso di potere e difetto di proporzionalità: i cani sarebbero docili, la loro presenza in libertà sarebbe segnalata da cartellonistica e la recinzione dell’intera, estesa proprietà esporrebbe l’azienda a dissesto finanziario; analogo rimedio non sarebbe stato imposto agli allevatori vicini. Il Comune eccepisce tardività e inammissibilità e, nel merito, l’attualità del pericolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari e respinge il ricorso nel merito, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica. Non è contestata la presenza di cani da guardiania liberi, di taglia e indole tali da costituire un potenziale pericolo per la collettività, né il fatto che gli stessi si aggirino nelle aree circostanti, fino a uccidere animali da cortile di terzi. La prova discende dalle segnalazioni dei privati e soprattutto dalle relazioni di sopralluogo dell’ASUR e dei Carabinieri Forestali.
Il finanziamento regionale all’acquisto di tali animali non attenua il pericolo: gli esemplari devono comunque essere adeguatamente sorvegliati e non possono essere lasciati liberi di vagare. La sola cartellonistica non costituisce idonea misura di limitazione del rischio.
Quanto all’argomento della libertà di circolazione protrattasi nel tempo senza interventi delle autorità, il TAR osserva che l’ordinanza contingibile è utilizzabile anche per rimuovere situazioni risalenti, essendo sufficiente la permanenza del pericolo al momento dell’emanazione dell’atto, e richiama T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 aprile 2026, n. 2603 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 gennaio 2025, n. 72. Irrilevante è pure il trattamento riservato agli allevatori vicini, perché il provvedimento si fonda su dati istruttori incontrovertibili, non scalfiti da un diverso esito di fattispecie solo apparentemente analoghe.
Le misure sono proporzionate: sono alternative e la scelta è rimessa all’interessato. Il ricorrente ha contestato solo l’obbligo di recinzione, prestando acquiescenza a quello dei box, con potenziale esito di inammissibilità; e non ha allegato né provato l’effettivo pregiudizio economico derivante dalla prescrizione. Il ricorso è quindi respinto, con revoca del patrocinio a spese dello Stato ammesso in via provvisoria e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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