DUP e bilancio approvati nella stessa seduta consiliare (TAR Calabria n. 1063 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, l’approvazione del Documento unico di programmazione e quella del bilancio nella medesima seduta consiliare non integrano di per sé un vizio di legittimità. La disciplina degli artt. 151, 170 e 174 del d.lgs. n. 267/2000 non impone una seduta consiliare “dedicata” al D.U.P., preliminare e distinta rispetto a quella destinata all’approvazione del bilancio. Ciò che rileva è la presupposizione logica e sostanziale del secondo atto rispetto al primo, non quella meramente cronologica. Il consigliere comunale è legittimato a impugnare gli atti che incidono sul proprio ius in officium, ma non le delibere di Giunta che approvano gli schemi dei documenti, rispetto alle quali difetta la lesione diretta del munus.
Il Fatto
Quattro consiglieri comunali di minoranza impugnavano, davanti al TAR Calabria, le delibere consiliari con cui il Comune aveva approvato il D.U.P. 2023/2025 e il bilancio di previsione, insieme alle delibere di Giunta che ne avevano licenziato gli schemi e al regolamento di contabilità armonizzata, in parte qua.
I ricorrenti lamentavano la ridotta tempistica con cui la documentazione era stata messa a disposizione prima della seduta e la trattazione del D.U.P. e del bilancio nella stessa seduta, senza una precedente discussione dedicata. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva. La misura cautelare era accolta con fissazione sollecita dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinava anzitutto l’eccezione di inammissibilità, accogliendola solo in parte. Quanto alle delibere consiliari, richiamata la giurisprudenza sul ius in officium, riconosceva la legittimazione dei consiglieri a impugnare gli atti incidenti in via diretta sul munus. Quanto alle delibere di Giunta n. 102 e n. 103, nessuna lesione era ravvisabile, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Nel merito, il primo motivo – relativo al termine per l’esame della documentazione del bilancio – era ritenuto infondato. Lo schema di bilancio e gli allegati risultavano trasmessi il 17.7.2023 e pubblicati il giorno successivo, quindi con otto giorni liberi rispetto alla seduta. La documentazione inviata il 24.7.2023 atteneva ai distinti punti dell’ordine del giorno sulla verifica delle aree e sulla ricognizione immobiliare, senza ricadute automatiche sulla delibera di approvazione del bilancio. Quanto al parere dell’organo di revisione, il Collegio osservava che l’art. 9-bis, comma 1, del d.l. n. 113/2016 ha soppresso il riferimento alla relazione dell’organo di revisione tra i documenti allegati: ciò nonostante, esso costituisce documento da consegnare in tempo congruo, ma il rilievo non inficiava la delibera.
Il secondo motivo – l’assenza di una seduta “dedicata” al D.U.P. – era parimenti infondato. Il Collegio dava conto dell’orientamento che, sul presupposto degli artt. 151, 170 e 174 del d.lgs. n. 267/2000, esige la seduta preliminare (richiamando TAR Puglia, Bari, n. 241 del 2019, n. 1505 del 2019 e n. 256 del 2023), ma riteneva di aderire all’indirizzo che valorizza la presupposizione sostanziale (TAR Campania, Napoli, n. 6064 del 2023). Mancava, infatti, una previsione legislativa o regolamentare che imponesse sessioni distinte. L’art. 5, comma 4 del regolamento di contabilità nulla diceva sul punto.
Nel caso concreto, la delibera di approvazione del bilancio dava atto del D.U.P. e degli interventi svolti, acquisiti su supporto magnetico: poteva quindi presumersi che la discussione vi fosse stata e che la coerenza fosse stata verificata in termini sostanziali. I ricorrenti si erano limitati a profili formali, senza allegare elementi da cui inferire la riduzione del processo a mero simulacro. Il richiamo al precedente del Cons. Stato n. 9551/2023 era giudicato non pertinente, riguardando un regolamento comunale con procedura più articolata. Il ricorso era infine dichiarato inammissibile in parte e rigettato nel resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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