Silenzio della Commissione PNRR-PNIEC e termini perentori della VIA (TAR Sicilia n. 1038 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è governato da termini qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, che rinvia agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge n. 241/1990. La mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge integra silenzio-inadempimento e determina l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione. La nota soprassessoria con cui l’Amministrazione si limiti a riferire la trasmissione degli atti alla Commissione tecnica competente non equivale a conclusione del procedimento. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, con eventuale nomina del commissario ad acta, restando impregiudicato il merito della decisione discrezionale.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il 3 novembre 2023, l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto di impianto agrovoltaico di potenza 75,383 MW, denominato “AGV RAMACCA”, ubicato in Sicilia nel territorio comunale di Ramacca, in provincia di Catania, comprendente anche le opere di connessione alla RTN.
Dopo la positiva delibazione della procedibilità dell’istanza, la disposta integrazione procedimentale e la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, la seconda fase di consultazione del pubblico si è esaurita il 13 marzo 2025. La società ha sollecitato e diffidato l’Amministrazione il 19 marzo 2025 e il 30 ottobre 2025. Il Ministero, con nota del 14 novembre 2025, ha comunicato di avere trasmesso alla Commissione tecnica la documentazione necessaria all’istruttoria, riservandosi di emanare il provvedimento finale al completamento della stessa. La ricorrente ha quindi adito il TAR chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento secondo cui i ricorsi ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un silenzio integrato dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento avviato, ovvero nella mancata evasione di un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di pubblici poteri. Il silenzio-inadempimento si configura ogniqualvolta l’Amministrazione violi l’obbligo di provvedere, a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento.
Non è sufficiente, perché sussista l’inadempimento, la sola mancata conclusione del procedimento nel termine astrattamente previsto: occorre che l’Amministrazione contravvenga a un preciso obbligo di provvedere, che sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi discendenti da principi generali ovvero dalla peculiarità della fattispecie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’obbligo si impone anche quando l’Amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo essa rimanere inerte di fronte a un’istanza non pretestuosa né abnorme.
Nel caso concreto vengono in rilievo i tempi e le modalità previsti per i progetti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7, qualifica espressamente perentori tutti i termini del procedimento di VIA. Il carattere perentorio è confermato dal favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dal Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e ne sancisce il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente.
Il Collegio rileva inoltre che, in virtù dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana e delle rispettive norme di attuazione, le competenze in materia di tutela del paesaggio sono esercitate dalla Regione tramite le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali. Parimenti, per la V.I.A. statale relativa alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
Non essendo il procedimento definito con l’adozione di un provvedimento espresso nonostante il decorso dei termini di legge, il TAR dichiara l’illegittimità del silenzio serbato. Stante la natura palesemente soprassessoria della nota del 14 novembre 2025, che si limita a riferire la trasmissione degli atti alla Commissione, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e al Ministero di adottare, entro cento giorni dalla scadenza del termine precedente, il provvedimento espresso conclusivo. Ordina all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana di esprimere il parere di spettanza, fermo restando che sul concerto può operare l’istituto dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990. In caso di persistente inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta, ex art. 117, comma 3, c.p.a., il Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del MASE, con facoltà di delega. Resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare, data la natura discrezionale del potere. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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