Ottemperanza al giudicato sul contributo Carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1067 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato e, ove l’amministrazione non abbia dato integrale attuazione al comando contenuto nella sentenza, nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. L’esecuzione parziale, limitata al pagamento delle spese legali, non esaurisce l’obbligo di conformazione al giudicato rimasto ineseguito quanto al riconoscimento del capitale. Qualora le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1490/2023, emessa il 17 novembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere in favore del ricorrente, docente, il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, quantificato in 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari, senza corrispondere il capitale riconosciuto dal giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., ha verificato il presupposto del rimedio: l’esistenza di un giudicato definitivo e la sua mancata esecuzione. Il thema decidendum si concentra sull’inerzia dell’amministrazione rispetto al comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro.

La difesa erariale ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire elementi utili a una soluzione bonaria e tempestiva della controversia. Tale dichiarazione non integra l’ottemperanza richiesta: l’attivazione interna, priva di esito, resta un adempimento meramente procedimentale.

Il Tribunale ha quindi qualificato come parziale l’esecuzione intervenuta, limitata alla liquidazione delle spese legali in favore dei difensori antistatari. Il giudicato sul riconoscimento del capitale è rimasto ineseguito, con la conseguenza che si impone l’esecuzione in via sostitutiva.

L’istanza di nomina del commissario è stata accolta. Quale commissario ad acta è stato individuato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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